sabato 28 novembre 2015

Separazione SI Separazione NO



In un rapporto in crisi, separazione e  divorzio potrebbero sembrare l’unica soluzione.

Ci sono sempre pro e contro in ogni decisione.

Dal punto di vista dei rapporti patrimoniali, la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi stessi che per i terzi che intrattengono rapporti giuridici con almeno uno di essi. La prima conseguenza della separazione, sia di tipo giudiziale che di tipo consensuale, è lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni (sempre che i coniugi non abbiano già optato per il regime di separazione dei beni, al momento della celebrazione del matrimonio oppure in qualunque momento successivo), con rilevanti ricadute, ad esempio, sulla garanzia reale su cui fanno affidamento gli eventuali creditori di ciascuno dei coniugi.

Altra inevitabile questione da regolamentare, data la cessazione della convivenza, è quella relativa all’assegnazione della casa familiare. Rinviando la trattazione per l’ipotesi in cui la coppia abbia figli, se non ne ha, la casa familiare non può venire assegnata esclusivamente al marito o alla moglie, a meno che entrambi non raggiungano un accordo sul punto in tal senso. Si dovrà, invece, effettuare un distinguo tra due situazioni: qualora sia di proprietà comune, si potrà richiedere la divisione giudiziale dell'immobile, qualora sia di proprietà esclusiva, rientrerà nella sfera di disponibilità esclusiva del coniuge proprietario. Rimanendo inalterato lo status di coniuge, inoltre, ciascuno di essi avrà diritto a una quota della pensione di reversibilità e, salvo il caso di separazione giudiziale con addebito pronunciata con sentenza definitiva, resterà titolare, altresì, dei diritti successori in caso di sopravvenuto decesso del consorte durante tale fase transitoria del rapporto.

Per quanto concerne, più in generale, la gestione dei rapporti economici tra i coniugi, infine, è necessario trattare separatamente le due forme di separazione legale: in caso di separazione consensuale, i coniugi stipulano autonomamente un accordo da sottoporre successivamente al vaglio dell’autorità giudiziaria tramite l’omologazione. Il contenuto dell’accordo medesimo sarà la disciplina dei loro reciproci rapporti patrimoniali e, in particolare, potrà avere ad oggetto: la divisione di beni comuni, l'assegnazione ad uno dei coniugi di beni di proprietà comune o esclusiva dell'altro coniuge, il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore del coniuge debole.

Qualora si addivenga, invece, a una separazione giudiziale, l’effetto immediato è solo quello dello scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale, mentre i beni restano di proprietà comune ovvero esclusiva dei coniugi, a seconda dei casi e sulla base della disciplina ex art. 179 e ss. del codice civile. Ai sensi di tale norma, ad esempio, i beni da considerarsi “personali” (secondo i criteri delineati dalla disposizione in commento) e i beni il cui acquisto è stato precedente al matrimonio rimangono di proprietà esclusiva del coniuge intestatario. Medesima soluzione si ha, altresì, per l’ipotesi in cui sia stato scelto il regime di separazione legale dei beni, già nel momento delle nozze oppure in un qualunque tempo successivo.

Un particolare aspetto di un evento critico come la separazione, riguarda le situazioni nelle quali, per motivi di carattere economico ed organizzativo non è possibile interrompere la coabitazione contemporaneamente alla separazione.

Ci si ritrova così nella condizione di separati in casa, che può essere vissuta dalla famiglia con modalità differenti e con conseguenze sull’adattamento dei suoi membri molto diverse, a seconda che la decisione di separarsi sia stata maturata in maniera consensuale oppure unilaterale.

Nel caso di separazione consensuale non è detto che la prosecuzione provvisoria della coabitazione corrisponda all’accentuazione della conflittualità all’interno della coppia. Questo aspetto infatti generalmente emerge in corso della separazione legale, nel momento in cui cioè vengono definiti ufficialmente gli accordi economici, abitativi ed inerenti alla frequentazione dei figli. E’ in quest’occasione infatti che si evidenziano le difficoltà da parte degli ex-coniugi di rispettare e di mettere in pratica questi accordi, con il rischio di un aumento della conflittualità. Prima di questo momento la situazione coabitativa, se gestita nel rispetto reciproco non è necessariamente una condizione che accentua il malessere emotivo scatenato dalla separazione.



Purtroppo però questa situazione non è la più verificata. Nella maggior parte dei casi la coabitazione forzata, in caso di separazione non consensuale, è fonte di numerosi conflitti e di aggravio delle tensioni e del malessere emotivo di tutto il nucleo familiare. L’elevata conflittualità tra i coniugi è riconosciuta in diverse ricerche in letteratura come uno dei fattori di rischio più pericolosi ai fini della gestione dell’adattamento familiare all’evento separazione-divorzio. Essa è una potente fonte di stress che può determinare una sorta di logoramento psico-fisico, anche a carico dei figli.

E’ in queste situazioni in fatti che i bambini rischiano più spesso di diventare pretesti per lanciare accuse contro il partner, di essere oggetto di ricatti, di essere coinvolti in dinamiche relazionali disfunzionali e rischiose per il loro benessere emotivo.
Nelle situazioni in cui ci si ritrova ad essere separati in casa è pertanto necessario cercare il più possibile di limitare le occasioni di conflitto, cercando di accordarsi almeno sugli aspetti che riguardano la convivenza e soprattutto evitando di intraprendere discussioni in presenza dei figli.

Se nonostante gli sforzi intrapresi non si riesce in nessun modo a non cadere in argomenti bomba e non è nemmeno possibile trovare nessuna soluzione logistica migliore è opportuno prendere in considerazione l’idea di rivolgersi ad un Centro per le famiglie. Questi servizi diurni, generalmente aperti anche nei giorni feriali, sono finalizzati alla gestione del conflitto intrafamiliare, al fine di assicurare la continuazione del rapporto con entrambi i genitori da parte del bambino, qualsiasi sia la relazione di coppia.



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