Il codice della strada prescrive che ogni veicolo a motore che circola sulla strada debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Purtroppo però oggi sono molti i veicoli che circolano senza avere una idonea copertura assicurativa. Inoltre, sempre più spesso, capita che proprio i veicoli non assicurati, coinvolti in un incidente stradale si diano prontamente alla fuga, senza fornire i dati alla controparte ai fini del risarcimento dei danni causati, come previsto obbligatoriamente dalla legge. Come fare, quindi, se si viene coinvolti in un incidente da un veicolo non assicurato? A quale Compagnia bisogna rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti?
Per garantire il giusto risarcimento è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato, perché è scappato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici designate, che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico, che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive.
Il Fondo è alimentato da una aliquota sui premi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in sintesi la pagano tutti coloro che fanno una polizza assicurativa.
non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona.
non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona. In tale caso spetta al soggetto danneggiato provare il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia e cioè l'assenza di copertura assicurativa obbligatoria sul veicolo danneggiante;
messo in circolazione contro la volontà del proprietario (perché ad esempio rubato): in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione non autorizzata del mezzo. Si segnala che, nel caso in cui il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del suo proprietario e quest'ultimo sporga denuncia all'Autorità di Polizia, ad esempio per il furto del veicolo, o comunque per l'uso non autorizzato, i terzi trasportati, anche se contro la propria volontà, restano privi della copertura assicurativa dal giorno successivo alla presentazione della denuncia: da ciò è nata l'esigenza di tutelare tali soggetti, inconsapevoli dell'uso illegittimo del veicolo, con il sistema del Fondo di garanzia.
Nel caso in cui si sia coinvolti in un incidente con un veicolo non assicurato o che si è dato alla fuga, sia che vi siano persone ferite, sia che si tratti di soli danni alle cose, si consiglia di attivare sempre l'intervento di un organo di polizia stradale: il rapporto di sinistro, redatto dal personale intervenuto, infatti avrà un importante valore ai fini della dimostrazione che l'altro veicolo era privo della copertura assicurativa, perché gli verrà applicata la sanzione prevista dal codice della strada per mancanza dell'assicurazione, ovvero si è dato alla fuga. Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell'ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato.
La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato. Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.
Nel caso invece in cui il danneggiato non si accordi con l'impresa designata circa l'ammontare del danno, potrà proporre azione giudiziale, a determinate condizioni. Infatti, l'azione potrà essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno all'impresa designata e alla Consap. L'azione risarcitoria dovrà essere rivolta contro l'impresa designata poichè la Consap ha solo la facoltà di intervenire nel processo.
Si stima che negli ultimi anni, causa il protrarsi della crisi economica ed un prezzo delle assicurazioni, seppur in netto ribasso, tra le più care d’Europa, il numero di veicoli che circola nel Belpaese senza regolare copertura assicurativa si aggira a 4 milioni di veicoli, e cioè circa 8,7% del parco macchine circolanti su strada. Una cifra record che sembra non voler arrestarsi.
Il Fondo “copre” quattro tipologie di sinistri, ovvero quando l’incidente sia stato causato da:
un veicolo non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con una franchigia di euro 500,00;
un veicolo non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00, che i danni alla persona;
un veicolo assicurato con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa: in tal caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno in due ulteriori casi, nello specifico:
incidenti causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
incidenti causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo: anche in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona.
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