giovedì 19 maggio 2016

I PATTI PREMATRIMONIALI



Tanto in voga in Inghilterra e, in generale nei paesi anglosassoni, il contratto prematrimoniale arriva anche in Italia. La moda, che prima sembrava appannaggio esclusivo delle star del jet set hollywoodiano, oggi è ormai aperta anche alle persone comuni ed è sempre più frequente mettere in chiaro le cose prima dei convolare a nozze. Usati principalmente per stabilire risarcimenti milionari in caso di divorzio e gabbie legali sul tradimento, adesso, la possibilità di una stipula di tali contratti, potrebbe diventare realtà anche in Italia.

La proposta avanzata dall’onorevole Alessia Morani in Parlamento potrebbe cambiare radicalmente la storia dei matrimoni nel nostro paese. Secondo la Morani questa possibilità avvicinerebbe le coppie al matrimonio, specialmente quelle piuttosto insicure e preoccupate da una separazione dai costi sempre più elevati.

Contraria, invece, l’anima cattolica del Partito Democratico, secondo la quale, un’apertura di questo genere, contribuirebbe alla mercificazione del vincolo matrimoniale che, in caso di stipula di un simile contratto, sarebbe messo sullo stesso piano di un qualsiasi altro bene di consumo. Una tradizione, questa del contratto, estranea alla cultura italiana e, invece, ben diffusa nel resto del mondo, in particolar modo nei paesi di cultura anglosassone, abituati per via della loro mentalità pragmatica a considerare ogni aspetto della vita come parte di uno scambio commerciale.

I patti prematrimoniali sono veri e propri contratti con i quali i futuri sposi si accordano – prima di salire sull’altare – tanto sulle questioni relative ai reciproci obblighi connessi al matrimonio, tanto su quelle nel caso di eventuale e successivo scioglimento per separazione e divorzio.   In Italia i patti prematrimoniali sono considerati nulli perché la nostra legge ritiene che i diritti dei coniugi siano “indisponibili”, ossia non possono essere limitati o ceduti in deroga a quanto previsto dalla legge.   In particolare, la legge sul divorzio, per tutelare il coniuge più debole, prevede che tutte le questioni economiche (come l’ammontare dell’assegno di divorzio, affidamento dei minori, ecc.) siano decise unicamente dal tribunale e non da altri soggetti (come mediatori, arbitri, ecc.).   Inoltre, la Cassazione e la dottrina maggioritaria hanno affermato che i patti prematrimoniali violerebbero la Costituzione, perché, permettendo ai coniugi di determinare, con un accordo siglato in precedenza, l’entità e la stessa esistenza del diritto all’assegno di separazione o a quello divorzile si violerebbe il precetto costituzionale che garantisce a tutti la difesa processuale dei propri diritti. Di recente, però, la Cassazione ha iniziato ad aprire (leggermente) la porta alla validità degli accordi prematrimoniali.  

Attualmente nel nostro ordinamento i coniugi possono regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale ai sensi dell’art. 162 c.c. anteriormente al matrimonio, al momento della celebrazione dello stesso ed anche durante la vita matrimoniale, scegliendo, per esempio, tra comunione legale o separazione dei beni.



La proposta di introdurre gli accordi prematrimoniali intende ampliare il contenuto delle convenzioni di cui all’art. 162 c.c. riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche e specialmente nell’ottica di un’eventuale separazione personale o di un eventuale divorzio .

Attraverso gli accordi prematrimoniali i coniugi possono gestire anticipatamente e consensualmente i loro rapporti patrimoniali, evitando così che la negoziazione di essi sia rinviata ad un momento successivo in cui il matrimonio è entrato già in crisi ed è difficile raggiungere un accordo.

Il contenuto delle convenzioni in parola si limita a regolamentare i rapporti patrimoniali dei coniugi in seguito ad un eventuale separazione o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza incidere sui diritti e sugli obblighi inderogabili (quali il diritto agli alimenti o il dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 c.c.), che derivano dal matrimonio, e senza incidere sullo status coniugale. In altri termini attraverso  tali accordi prematrimoniali è possibile specificare e determinare l’entità e le modalità concrete per la realizzazione dei diritti disponibili e per l’adempimento dei doveri disponibili che scaturiscono dal matrimonio.  

Si pensi per esempio al patto con il quale - in sede di cessazione del matrimonio - un coniuge (ex) attribuisca all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero dei diritti reali su beni immobili con il vincolo di destinarne i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.

Altro esempio è l’accordo che prevede la rinuncia di un futuro coniuge al mantenimento dell’altro, salvo il diritto agli alimenti. 

Nella proposta è stato previsto che le convenzioni riguardanti figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal giudice, al fine di tutelare sostanzialmente i diritti e le aspettative dei figli. 

Con riguardo alla forma della convenzione, si richiede l’atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni, che garantisce non solo la provenienza delle dichiarazioni e l’identità di chi le sottoscrive, ma anche che le stesse siano state espresse in totale libertà e piena consapevolezza. La medesima forma è richiesta per le modifiche o lo scioglimento della convenzione.

Riconoscere ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche nell’ottica di un’eventuale separazione personale ovvero di un eventuale divorzio è uno strumento molto utile, ed evita che la negoziazione di tali rapporti avvenga quando il matrimonio è già entrato in crisi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni.

Tali accordi prematrimoniali aiutano a mantenere un rapporto di solidarietà e di reciproco sostegno anche nel momento più critico della patologia del matrimonio, rimanendo del tutto estranea agli stessi la funzione di favorire lo scioglimento del matrimonio.



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