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lunedì 18 aprile 2016

COS'E' LA PRIVACY?



La privacy, termine inglese equivalente a riservatezza o privatezza, è appunto il diritto alla riservatezza della propria vita privata: the right to be let alone ("il diritto di essere lasciati in pace"), secondo la formulazione del giurista statunitense Louis Brandeis che fu probabilmente il primo al mondo a formulare una legge sulla riservatezza, insieme a Samuel Warren. Brandeis fu ispirato dalla lettura dell'opera di Ralph Waldo Emerson, il grande filosofo statunitense, che proponeva la solitudine come criterio e fonte di libertà. Si applica la logica del recinto: il cosiddetto ius excludendi alios.

In Italia il primo a parlare di riservatezza fu Ferrara Santamaria, che teorizzò un diritto analogo nel 1937, mentre i primi casi di personaggi famosi italiani che furono coinvolti in controversie giudiziarie relative al diritto alla riservatezza furono: Enrico Caruso, anche se la lesione del diritto fu contestata dagli eredi in relazione a due film biografici che riguardavano il tenore; Claretta Petacci, in relazione alla sua relazione con Benito Mussolini; la principessa Soraya in relazione ad una sua love story. Se la Cassazione, nel caso di Caruso, era arrivato a negare un autonomo diritto alla riservatezza, nel tempo (e fino ad arrivare al «caso Soraya») si convinse a riconoscere vita autonoma a tale esigenza.

Il significato di privacy, nel tempo, si è evoluto anche in relazione all'evoluzione tecnologica che dai tempi di Warren e Brandeis (fine XIX secolo) ad oggi è intercorsa. Inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un'evoluzione estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri dati personali. Quindi, il significato odierno, di privacy, comunemente, è relativo al diritto della persona di controllare che le informazioni che la riguardano vengano trattate o guardate da altri solo in caso di necessità.

Il diritto alla privacy non va confuso con il diritto al segreto, anch'esso finalizzato a tutelare un'area riservata della vita privata ma che per qualche motivo comprenda elementi comunque conosciuti da alcune persone: il medico, ad esempio, è sicuramente consapevole dello stato di salute del proprio paziente, ma ha il dovere di mantenere il segreto professionale sulle notizie di cui è a conoscenza.

La privacy non va confusa nemmeno con la solitudine, e questa non va confusa con l'abbandono, in quanto sussiste una profonda differenza, infatti, tra «l'esser soli», «l'esser lasciati soli» e «l'esser lasciati in condizioni di non-autosufficienza».

La recente diffusione delle nuove tecnologie ha contribuito ad un assottigliamento della barriera della privacy, ad esempio la tracciabilità dei cellulari o la relativa facilità a reperire gli indirizzi di posta elettronica delle persone, che può dar luogo, ad esempio, al fenomeno dello spamming, pubblicità indesiderata. Anche la geolocalizzazione degli smartwatch, combinata con funzioni in questi contenute, come il cardiofrequenzimetro, può impattare in modo significativo sulla privacy, permettendo ad aziende di marketing di monitorare l'utente nelle sue abitudini di consumo e gusti personali attraverso tecniche di pubblicità comportamentale, come evidenziato da Federprivacy nel 2015, e confermato da uno studio condotto dall'Università di Pisa in collaborazione con l'Università dell'Essex, e l'Harvard Medical School (USA).



La digitalizzazione delle immagini contribuisce ad una continua e progressiva riduzione della privacy: condividere un'immagine o un video on line comporta la perdita di controllo sul materiale inserito. Ad esempio il sexting - condivisione di foto hot prevalentemente sui social network - comporta la totale impossibilità di nasconderla potendo essere scaricata da altri utenti e reimmessa in Rete in qualunque altro momento. Analoghi problemi sorgono allorché vi siano video che in qualche modo siano lesivi della privacy o in qualche modo lesivi di altre persone (peggio ancora se minorenni).

Oggi, con la nascita del Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei dati personali, la privacy viene anche intesa come «sovranità su di sé», in un'accezione del tutto nuova, non più limitata, come in passato, ad un diritto alla «non intromissione nella propria sfera privata», ma ponendosi come indiscutibile strumento per la salvaguardia della libera e piena autodeterminazione della persona.

Nei paesi di common law è Habeas data.

Inoltre ha anche un'accezione culturale: secondo alcuni ricercatori il concetto di privacy distingue la cultura Anglo-americana da quella Europea occidentale, come quella Italiana, Tedesca o Francese. Tuttavia si hanno troppi punti in comune tra le due soprattutto dal punto di vista del ruolo delle informazioni personali all'interno della società.

Malgrado ogni evento di violazione della privacy sia paragonabile a un atto di spionaggio contro la minoranza più inerme di tutti, ossia contro l'individuo, la consapevolezza individuale dell'esigenza di difendere pienamente sia la propria privacy, sia il proprio diritto alla privacy è anche un'espressione di dignità e rispetto di sé.
La privacy è un diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico Italiano che recepisce in merito anche disposizioni a livello Europeo.

Se non venisse garantita questa tutela, ognuno di noi potrebbe subire conseguenze negative con una conseguente forte limitazione della propria libertà individuale e dell’esercizio dei propri diritti.
Il punto fermo di questa evoluzione è che ogni persona è titolare del diritto di disporre dei dati che lo riguardano e che descrivano e ne qualifichino l’individualità. 
La normativa sulla Privacy garantisce il “diritto ad esercitare un controllo sulle informazioni che ci riguardano” mettendo l’interessato:
nel diritto di sapere che qualcun altro sta raccogliendo informazioni sul nostro conto e per quale finalità desidera utilizzarle;
nel diritto di decidere se vogliamo consentire questa raccolta ed utilizzo o se preferiamo negare questo consenso.
Quando si parla di privacy quindi oggi non si fa riferimento solo al diritto alla riservatezza, ma anche al nostro diritto di scelta circa l’uso che vogliamo gli altri facciano dei nostri dati personali.
La vigente normativa della Privacy è un presupposto fondamentale per esercitare i diritti che lo Stato ci riconosce, infatti possiamo davvero sentirci liberi e privi di condizionamenti solo se possiamo essere certi che nessuno abbia raccolto informazioni sul nostro conto per motivi illeciti o senza il nostro consenso.





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giovedì 17 marzo 2016

LO GIURO!!!!!!!!!!!!!



"Avete udito pure che fu detto agli antichi: non spergiurare, ma attieni al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: del tutto non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio; ne per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi; ne per Gerusalemme, perché è la città del gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero. Ma sia il vostro parlare: SI, si; no, no; poiché il di più viene dal maligno."

Nella sua nozione fondamentale il giuramento è: atto e formula con cui s’invoca la divinità a testimone della verità di quanto si afferma richiamando su di se o su persone o cose care la maledizione o la punizione divina nel caso in cui sia pronunciata menzogna.

Una delle più importanti virtù che il cristiano deve avere è la sincerità. Dire la verità è fondamentale perché è il principio stesso del Cristianesimo. A tutti bisognerebbe insegnare, fin dalla più tenera età, a non dire mai le bugie, poiché si commette un peccato contro il Signore. La sincerità è una virtù meravigliosa che porta i suoi frutti di bene e di approvazione da parte di Dio, per contro, numerose affermazioni bibliche ci dicono che la sorte di tutti i bugiardi sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda (Ap.21:8).

Spesso però ci giustifichiamo dicendo che non è possibile dire sempre  la verità, affermando che in determinate occasioni è consigliabile addirittura dire una bugia, introducendo nel comportamento etico sociale le cosiddette bugie a fin di bene o bugie bianche. Il Signore, con assoluta certezza,  non gradisce la falsità nei rapporti umani, prescrivendo di dire la verità gli uni agli altri. E’ bello poter contare sulla sincerità degli uomini, in special modo,su quella dei figliuoli di DIO.

Purtroppo nelle relazioni sociali, spesso non è così, e a volte per essere creduti su una determinata affermazione, dal momento che nell’etica sociale è stata inserita la bugia a fin di bene, diffidando sempre di colui che parla, si richiede la controprova della verità con la richiesta di un giuramento.

Il giuramento, per gli antichi greci, è promessa solenne di adempiere un determinato obbligo, è una forma di garanzia, che chi giura offre agli altri, perché chiamando gli dei a testimoni di quanto afferma o promette, si lega col vincolo più sacro e più temuto e attira la vendetta divina sul suo capo nel caso che sia spergiuro. L'obbligo che si assume col giuramento è assoluto e deve essere adempiuto in ogni caso. La punizione degli dei raggiunge lo spergiuro anche nell'altra vita; se pare che egli rimanga impunito, la pena cade sopra i suoi discendenti. Anche il dio che manchi al giuramento fatto per lo Stige cade in sonno profondo ed è privato della divinità per nove anni.

Il giuramento si fa su un oggetto caro e sacro: i principi in Omero giurano per il loro scettro, gli ospiti per la tavola e il focolare ospitale, il padre per i propri figli. Il numero e il nome degli dei invocati varia a seconda della diversità delle circostanze di luogo, tempo, età, sesso.

Lo stato fissò per giuramenti ufficiali quali fossero gli dei da invocarsi. Anche il modo di prestare giuramento corrispondeva al significato religioso e veniva quasi a rendere più immediato il vincolo tra uomo e dio: esso si accompagnava a solenni sacrifici e veniva detto in luoghi sacri: a volte il giuramento è accompagnato da atti, come p. es. il gettare una certa quantità di metallo in mare, che simboleggiano l'impossibilità di violare il giuramento, o da azioni che soltanto con l'aiuto degli dei possono essere compiute senza che chi giuri ne abbia danno (una specie di giudizio di Dio).

L'antico diritto trae le sue origini dalla religione; e pure religioso è il fondamento della vita; quindi nel nome degli dei della sua città il cittadino dà il suo consenso alla legge mediante il giuramento; con il giuramento l'efebo entra nella vita pubblica e promette di adempiere gli obblighi militari, di ubbidire alle leggi, di onorare gli dei della patria. In tale giuramento sono impliciti tutti gli obblighi particolari che il cittadino giura poi di osservare a mano a mano che assume un pubblico ufficio e come arconte e come stratega e come buleuta e come giudice; ogni magistrato che fosse venuto meno al suo ufficio sarebbe divenuto doppiamente spergiuro, perché rompeva il giuramento  e l'altro prestato al momento di assumere l'ufficio. Inoltre qualunque dichiarazione importante è rafforzata da giuramento.

Simile garanzia fu introdotta ben presto anche nei tribunali; nei diritti più antichi, come in quello di Gortina, una sola delle due parti prestava il giuramento; in generale, in mancanza di testimoni, l'accusato. Il giudice stabiliva chi fosse teste e la formula del giuramento, la cui prestazione decideva il processo, perché in base a esso il giudice pronunciava la sentenza, nel caso che la parte rifiutasse di giurare, perdeva la causa. In alcuni casi è prescritto al giudice di esprimere la sentenza sotto forma di giuramento, allo scopo di convincere col legame sacrale le parti circa la giustizia della sentenza e renderla valida nello stesso tempo. Anche i testimoni prestavano giuramento costituendosi così mallevadori del giuramento prestato dalla parte. A Gortina si ha lo stadio più antico. Mentre in diritti di altri stati (Cuma, Alicarnasso) il giuramento ha ancora un'importanza assai notevole, il diritto attico si è andato emancipando delle forme religiose, le quali rimasero come avanzo di antiche procedure, in istituzioni che per il culto e il rispetto di cui erano circondate avevano subito pochi mutamenti.

Ciò accade precisamente dinanzi all'Areopago dove i testimoni giuravano la colpa dell'accusato nel tribunale del Palladio, in cui l'accusato assolto doveva affermare con giuramento che la sentenza era giusta. Che anche in Atene il giuramento doveva avere avuto un gran valore nella procedura processuale ci è provato da una glossa che attribuiva a Solone l'istituzione di una forma di processo, in cui, in mancanza di testimoni, il giudice doveva decidere in base ai giuramenti delle parti. Anche in Atene i giudici di minor importanza, come i dieteti pubblici, giuravano prima di pronunziare la sentenza. Oltre a queste forme di un diritto più primitivo, in Atene all'inizio del processo é obbligatoria il doppio giuramento delle parti per cui l'accusatore giurava la colpa dell'accusato e questi la sua innocenza; il giuramento non è più sentito come tale ed è ridotto a una semplice formula di procedura processuale. La legge però non vieta l'uso del giuramento tra i mezzi di prova; una parte poteva invitare l'altra a giurare o poteva offrirsi di prestare giuramento contro la tesi sostenuta dall'avversario. Il rifiuto di un giuramento offerto non arrecava alcun pregiudizio; il rifiuto invece di un giuramento richiesto, nel caso che mancassero altri mezzi di prova, valeva per confessione o almeno veniva messo agli atti per valere come mezzo di prova contro l'avversario, inoltre chi accettava la richiesta di un giuramento deponeva una cauzione, che perdeva nel caso non volesse più giurare. Forme di minore importanza nel processo attico erano l'istanza di una dilazione con motivazione addotta con giuramento con cui il testimone affermava la propria ignoranza; negli altri casi il testimone poteva, con il consenso della parte avversa, rafforzare la propria deposizione con giuramento per ottenere maggior credito, ma con ciò essa non acquistava il valore legale di mezzo di prova. Soltanto si ricorre al giuramento per dare forza di testimonianze alle deposizioni di chi non aveva piena capacità giuridica (donne e stranieri) e anche in casi speciali (affermazioni di relazioni di parentela che venivano, pare, giurate obbligatoriamente).
L'importanza del giuramento nella vita e nel diritto greco fu grandissima nell'età più antica quando più forte era il sentimento religioso e la fede nella potenza degli dei e nel loro intervento nelle cose umane; motivo per cui la punizione dello spergiuro non ha alcuna sanzione legale; in Atene esisteva una legge, la quale però punisce lo spergiuro non come tale, ma come falsa testimonianza. Questo decrescere d'importanza del giuramento è dovuto all'affievolirsi del timore degli dei, per cui il giuramento diventa un mezzo da cui si può trarre partito, sottilizzando sulle parole stesse del giuramento, e al pensiero filosofico, per cui il giuramento viene a prendere un valore relativo, in quanto può essere violato innanzi a doveri maggiori. Inoltre con l'affermarsi sempre maggiore dell'autorità dello stato anche il diritto si sviluppa e cerca una base di giustizia che esista in sé e per sé indipendentemente dalle antiche forme religiose. Ed è merito di Atene di aver dato origine a tale evoluzione.



Il giuramento nel diritto romano, secondo la formula riportata da Polibio, consiste nel fatto che il giurante supplica gli dei di essere benigni verso di lui, qualora abbia affermato la verità o mantenuto la promessa giurata, e si sottopone in caso contrario alla vendetta divina. Cicerone dice che il giuramento est affirmatio religiosa, e che per mezzo di essa iratum timemus Iovem. Il giuramento è distinto, in epoca antica, dal sacramentum, il quale è l'atto per cui taluno giurando consacra la sua persona o una cosa alla divinità in caso di falsa dichiarazione o spergiuro: in epoca storica il sacramentum, però con funzione e carattere essenzialmente civile, si trova applicato nel campo giuridico ai militari, i quali all'atto della leva prestano giuramento di fedeltà al capo, e in una forma generale di procedimento civile (cosiddetta legis actio sacramento) che perdura ancora verso la fine dell'epoca repubblicana. Quanto alla terminologia, la parola tecnica latina è iusiurandum; nel linguaggio dell'epoca postclassica e giustinianea si parla anche di iuramentum e di sacramentum, però con significato tutto nuovo e particolare in rapporto alla religione cristiana. La divinità che s'invoca col giuramento è, in epoca pagana, Iupiter, chiamato anche dius Fidius; si giura però anche per Iovem deosque Penateis o genericamente per omnes deos; lo schiavo giura per il genius del suo padrone; e per analogia nell'epoca imperiale si suole giurare per il genius del principe. Il rito del giuramento era regolato con formale minuziosità dalle antiche consuetudini religiose; nei tempi più antichi la cerimonia, perdurata poi nei rapporti internazionali, si svolge nel modo seguente: il giurante, dopo aver pronunziato l'oggetto del giuramento, scaglia a terra un pezzo di silice che tiene in mano, imprecando "si sciens fallo, tum, me Diespiter salva urbe arceque bonis eiciat ut ego hunc lapidem". Successivamente il giuramento si presta poggiando la mano sull'altare della divinità. Nel mondo cristiano si fa per Deum o per la Santissima Trinità, toccando i Vangeli; donde la denominazione di iusiurandum corporaliter praestitum in contrapposto al giuramento soltanto verbale.

Il giuramento poggia sulla forza della fede religiosa e costituisce uno dei punti d'interferenza tra diritto e religione, dimostrando l'originaria indifferenziazione tra ius e fas: è un atto essenzialmente religioso ma è altresì istituto giuridico; ciò spiega come la sua efficienza sia diversa nelle varie epoche, in funzione appunto della diversa intensità della credenza religiosa. Mentre nei tempi primitivi invocare la divinità sembra l'unico modo per dar forza a un'affermazione e obbligatorietà a una promessa, quando si consolida la civitas e il diritto progressivamente si distacca dalla religione, il giuramento, se conserva per necessità tutto il suo valore nel campo internazionale, nell'ambito dei rapporti interni o ha un valore morale, come il giuramento dei pubblici funzionarî, oppure ha riconoscimento giuridico solo in casi limitati, e con funzione tutta particolare. Col decadere del sentimento religioso anche la base del giuramento si sposta: oramai si considera questione di lealtà e di giustizia prestar fede al giuramento. Il giuramento riacquista valore e trova larga applicazione solo nell'epoca cristiana: già nella patristica del sec. IV si fa strada quella tendenza che doveva culminare nella recisa affermazione della Chiesa intorno alla santità del giuramento e all'obbligo di mantenere la promessa giurata: queste idee e tendenze spiegano come l'ordinamento giuridico del Basso Impero e dell'epoca giustinianea abbia esaltato l'istituto del giuramento, fino a considerarlo un mezzo formale e assoluto di prova.

Il giuramento ha numerose applicazioni: nei rapporti internazionali, nel processo, nel diritto privato.

Rapporti internazionali. - I trattati conclusi tra il popolo romano e uno stato straniero erano posti sotto la garanzia della fides, e l'impegno assunto dai rappresentanti era confermato da giuramento reciproco.

Processo. - Bisogna distinguere il giuramento del iudex, dei testimoni, delle parti (iusiurandum in iure, in iudicio, calumniae). Giuramento del iudex: il iudex nel processo sia civile sia criminale, prima di conoscere della questione, deve anzitutto giurare di giudicare secondo coscienza e giustizia; qualora in fine del giudizio non riuscisse a formarsi alcun convincimento, può anche non decidere giurando rem sibi non liquere.  Giuramento dei testes: i testimoni prima della loro deposizione devono giurare; si dubita però se nelle cause civili questo obbligo sia stato introdotto prima di Costantino.  Maggiore importanza ha il giuramento prestato in giudizio da una delle parti in seguito a delazione dell'altra parte (in iure o in iudicio) o del iudex.1) Iusiurandum in iure. In talune azioni (ad es. nella condictio certae creditae pecuniae, nell'actio de pecunia constituta) l'attore può deferire in iure, cioè innanzi al pretore, il giuramento all'avversario; se questi lo presta, il giudizio non ha più corso, in quanto la prestazione del giuramento ha gli stessi effetti del giudicato; il convenuto può anche esimersi dal giuramento riferendolo all'attore, invitandolo cioè a giurare; anche la prestazione del giuramento dell'attore ha gli stessi effetti del giudicato. Si noti che tali effetti si producono ancorché la parte giuri il falso: la prova contraria al giuramento non è ammessa, come non è ammessa contro il giudicato, a cui talvolta il giuramento è equiparato. Per l'epoca classica sono incerti gli effetti giuridici del rifiuto del convenuto sia di prestare il giuramento sia di riferirlo, o dell'attore di prestare il giuramento riferitogli dall'avversario; l'editto del pretore, riportato non del tutto fedelmente in Dig., XII, 2, de iureiurando, 34, 6, rivolgendosi al convenuto cui è stato deferito il giuramento, dispone solvere aut iurare cogam, ordina cioè o di pagare la somma dovuta o di prestare il giuramento; ma non sappiamo quali fossero i mezzi coercitivi di cui si servisse il pretore. È probabile che in tal caso il processo avesse il suo normale svolgimento, poiché sembra che il giuramento in iure abbia avuto solo la funzione di evitare alle parti il periculum della poena sponsionis, connesso a quelle azioni in cui appunto era possibile deferire il giuramento: in queste, infatti, le parti dovevano reciprocamente prestarsi una sponsio tertiae partis, con cui l'una prometteva all'altra di pagare un terzo del valore della lite nel caso di soccombenza; ciò posto, è verosimile che il giuramento in iure abbia avuto lo scopo di evitare tale rischio; così si spiegherebbe la perfetta coincidenza dei due istituti nel campo di applicazione. Nel diritto giustinianeo, invece, poiché il rifiuto di giurare e di riferire il giuramento, o di prestare il giuramento riferito, s'interpreta come segno manifestae turpitudinis et confessionis, si ammette la piena soccombenza della parte che rifiuti. Quindi la parte, a cui è deferito o riferito il giuramento, non è libera di rifiutarlo. Quanto alla natura del giuramento, mentre nell'epoca classica aveva carattere dispositivo e funzione transattiva, nel diritto giustinianeo gli effetti del giuramento si ricollegano al concetto di prova formale, in quanto si ritiene che per mezzo del giuramento il fatto sia provato in modo assoluto. Pertanto, mentre nell'epoca classica il giuramento evita il processo, nel diritto giustinianeo è conglobato nel processo, giacché importa prova formale della circostanza che ne forma l'obietto.  Iusiurandum in iudicio è quello deferito ex officio dal iudex; può essere suppletorio o estimatorio: il primo, che a torto si è fatto derivare dal diritto intermedio, si trova già ammesso in qualche caso nel diritto giustinianeo; può essere deferito a una delle parti allo scopo di completare o integrare il materiale probatorio;  il secondo può essere deferito all'attore in talune azioni e in casi particolari allo scopo di concretare la litis aestimatio, per procedere alla condanna, che nell'epoca classica era sempre pecuniaria: il giudice non è tenuto a seguire il risultato del giuramento e può anche prefiggere una taxatio. Iusiurandium calumniae: è uno dei mezzi per prevenire e reprimere le liti temerarie; nel diritto giustinianeo devono prestarlo entrambe le parti prima della lite: come l'attore giura di non promuovere la lite in mala fede e allo scopo di vessare l'avversario, così il convenuto giura di tenere una condotta leale nel processo.

Diritto privato. - In questo campo il giuramento può essere volontario, promissorio o confirmatorio, e può formare oggetto di speciale condizione. Iusiurandum voluntarium si chiama quello che una persona deferisce a un'altra allo scopo di decidere una lite presente o anche futura tra di loro; differisce dal iusiurandum in iure per il fatto che colui al quale è stato deferito può anche non accettare il giuramento senza alcuna conseguenza svantaggiosa; da ciò la contrapposizione tra iusiurandum necessarium e iusiurandum voluntarium; chi presta il giuramento, conformemente al suo risultato, può avvalersi di un'actio in factum o di una exceptio, secondo che il giurante accampi una pretesa o si difenda da una pretesa altrui. Tanto al iusiurandum voluntarium quanto al iusiurandum necessarium si assegna la funzione di evitare o risolvere una lite, e il carattere quasi di transazione, equiparandolo anche alla res iudicata. Giuramento promissorio o confirmatorio si chiama quello che serve rispettivamente a costituire una obbligazione o a confermare una obbligazione inefficace. Dubbia è però la portata di tale giuramento nelle varie epoche del diritto romano; ancora in epoca classica il giuramento dello schiavo di eseguire una prestazione di opere al patrono dopo la manomissione è causa civile di obbligazione, ma si discute se si tratti di eccezione o non piuttosto di residuo storico di un ordinamento primitivo, in cui la promessa giurata avrebbe avuto in generale l'efficacia di costituire qualsiasi rapporto di obbligazione; non mancano infatti autorevoli scrittori che fanno derivare dal giuramento la sponsio, da cui è derivata la stipulatio, che è la fonte tipica di obbligazione nel diritto romano. Dubbio è anche se la c. 1 del Cod., II, 27, si adversus, la quale ammette che con il giuramento si possa confermare l'obbligazione nulla del pupillo, non sia stata modificata da Giustiniano. Condicio iurisiurandi è la condizione imposta all'erede o al legatario da parte del testatore di giurare di eseguire una determinata prestazione a favore di un terzo, il giuramento però non aveva efficacia giuridica: l'erede o il legatario era tenuto a giurare per acquistare il lascito, ma non era soggetto ad alcuna coazione giuridica per adempiere la prestazione giurata. Allo scopo però di evitare che persone di poco scrupolo avessero giurato per acquistare la liberalità, trascurando poi di mantenere la promessa, e d'altra parte persone troppo rigide avessero preferito non giurare per evitare possibili inadempimenti della promessa, il pretore faceva la remissione della condicio, in guisa che l'erede o il legatario acquistavano il lascito anche senza giurare.



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martedì 22 dicembre 2015

TIPI DI PENE




Così come non esistono due uomini uguali, non esistono due peni identici. Sappiamo ormai praticamente tutto sull'anatomia maschile, ma forse non tutti sanno quest'altra verità: ci sono diversi tipi di pene, non solo per dimensione e spessore, ma anche in base alla loro forma. E, di conseguenza, esistono diverse posizioni del sesso ottimale per ciascun pene.

La forma del pene varia da uomo a uomo. Spesso il pene è un po’ curvo e tende a flettersi o verso destra o verso sinistra (flettersi non nel senso che si muova. E’ raro trovare un uomo con un pene perfettamente diritto!(E chi lo trova se lo tiene stretto. Mi riferisco all’uomo.)

Il pene è composto da 3 parti: 2 corpi cavernosi e un tessuto spugnoso.
I due corpi cavernosi – due cilindri situati lungo la parte superiore del pene – durante l’eccitazione si gonfiano e si induriscono grazie all’afflusso di sangue, provocando l’erezione. Sono loro a dare rigidezza al pene. Avete presente un pesce palla? Ecco, ma senza acqua.
Il tessuto spugnoso – cilindro situato lungo la parte inferiore del pene – si gonfia al momento dell’erezione, ma senza diventare rigido. Grazie al tessuto spugnoso il pene conserva una certa flessibilità e puo’ adattarsi alla forma della vagina, come le teglie in silicone morbido da forno.
Attraverso il tessuto spugnoso avvengono il passaggio dell’urina e l’eiaculazione.

Il glande è situato all’estremità superiore del pene ed è costituito da tessuto spugnoso. E’ la zona più sensibile del corpo maschile, a parte il suo Ego.

Il prepuzio è il sottile strato di pelle che ricopre il glande quando il pene è in riposo e che lo lascia scoperto durante l’erezione,anche in inverno quando fa freddo, e senza rischio bronchite.
Negli uomini circoncisi il prepuzio è stato asportato tramite operazione chirurgica, e risiede in qualche cestino per la raccolta differenziata a rimpiangere i bei tempi andati.

L’erezione maschile è un fenomeno naturale che puo’ verificarsi in qualsiasi momento della giornata, specialmente al momento meno opportuno.

L’erezione notturna non è legata a una fantasia erotica, ma ha luogo mentre si sogna, qualunque sia il tipo di sogno. Fosse anche un dolce ricordo della vostra scomparsa bisnonna. Depravati che non siete altro. Essa è un riflesso del corpo.
L’erezione notturna dura diverse ore ed è molto importante perché permette una buona ossigenazione dei corpi cavernosi ed una rinfrescata alla memoria di mogli troppo trascurate.

L’erezione al risveglio è semplicemente un residuo delle erezioni notturne. Non è dovuta al desiderio, nè alla voglia di urinare.
Molti uomini l’apprezzano, perché vedono che si tratta di una buona erezione e cio’ li stimola a fare l’amore!
Di giorno è segno di eccitazione. In alternativa siete narcolettici, e va considerata come erezione notturna.
Il desiderio e poi l’eccitazione sessuale determinano l’erezione. Essa è scatenata da pensieri erotici, da un gesto, dalla visione di qualcosa ritenuto erotico…

L’erezione consiste nel rilassamento delle arterie del pene. Dilatandosi le arterie si allargano, ricevono più sangue e il pene si gonfia. Se state molto molto in silenzio potete sentire il tipico rumore dell’erezione: è lo stesso che fa la cannuccia quando la bevanda nel bicchiere è finità.

Tale gonfiore comprime le vene che si trovano sulla superficie del pene imprigionando il sangue, che fa fatica a ripartire. Più sangue che arriva e meno che se ne va: è l’erezione. (Più bimbi che arrivano e meno che se ne vanno: è la sovrappopolazione. Più grasso che arriva e meno che se ne va: è una dieta che funziona male. Più soldi che arrivano e meno che se ne vanno: è che vi hanno stracciato la carta di credito.)

Conseguenza dell’eccitazione, l’eiaculazione è un fenomeno complesso.

L’eiaculazione è una reazione che si verifica quando l’eccitazione raggiunge un livello elevato.
Se un uomo eiacula troppo in fretta significa che la sua eccitazione aumenta troppo rapidamente. Se vi capita un uomo che eiacula subito significa che il vostro livello di bellezza è eccessivo per lui, e che un dio beffardo vi sta punendo per questo.
Al contrario, se un uomo fa fatica ad eiaculare significa che la sua eccitazione non riesce ad aumentare abbastanza. Forse gli ricordate una vecchia zia.

La prima fase è definita " emissione": è quella in cui il corpo prepara lo sperma. Essa consiste nella contrazione degli organi interni (prostata, vescicole seminali, uretra). Tramite tale contrazione vengono raccolti e mescolati i vari componenti dello sperma (gli spermatozoi e il liquido prostatico) immediatamente prima dell’orgasmo.
La seconda fase, definita "eiaculazione" vera e propria consiste nella fuoriuscita dello sperma in getti successivi. Potete accorgervi dell’arrivo di questa fase dalle smorfie di lui, che variano dalla tradizionale “Il segnale è assente. Riprenderemo le trasmissioni il più presto possibile” alla più impegnativa “Apra bene la bocca che le cambio l’otturazione”.
Una volta avvenuta l’emissione, è difficilissimo per l’uomo trattenere volontariamente il secondo momento dell’eiaculazione, e non  esistano casi clinici di gente che ci ha provato senza poi ritrovarsi con una nidiata di pargoli piangenti.



L’eiaculazione fa passare lo sperma attraverso lo stesso canale dell’urina. Ma tutto è previsto affinché le due sostanze non si incontrino. Hanno fatto in modo che tifassero squadre avversarie e che frequentassero giri diversi.

All’inizio dell’erezione un liquido di pulizia esce dal pene. Serve a lubrificare, ma anche a togliere l’acidità dell’urina che potrebbe danneggiare gli spermatozoi.

Fa tutto da solo, non serve strofinare. Se trovassero l’equivalente per le pulizie di casa avremmo risolto.
In seguito sotto la vescica si innesca una specie di "catenaccio" che rende impossibile il gesto di urinare. Il catenaccio non è di ferro. Se vedete qualcosa che luccica da quelle parti è un piercing, oppure state avendo un rapporto sessuale con Robocop.
Percio’ i due fenomeni dell’eiaculazione e dell’urinare sono totalmente dissociati (eccetto in caso di anomalia ad esempio in seguito ad un’operazione alla prostata).

Lo sperma è un fluido benefico per la vagina.
Contiene degli estrogeni che ammorbidiscono l’interno della vagina. Estrogeni che ammorbidiscono l’interno della vagina. Prendete una pirofila e ungetela di burro….
A volte si dice che lo sperma è un fluido di bellezza per la vagina!

Il piacere è un elemento essenziale nella sessualità.
Ma quali sono le zone più ricettive alla stimolazione?
Il glande: è la zona più erogena del pene. La più più più erogena. Glande glande glande come te sei erogeno solamente tu. E’ estremamante ricco di ricettori del piacere, come se ti lanciassero un polipo addosso sull’autobus nell’ora di punta.

Il frenulo: è il lembo di pelle che salda il glande al prepuzio. E’ una zona molto sensibile in cui i ricettori del piacere zono concentratissimi, ed è dunque la più sensibile al piacere del corpo maschile. Se tre righe fa abbiamo detto che la zona più erogena del pene era il glande c’è una spiegazione: abbiamo le idee confuse.
La corona del glande: anch’essa è molto sensibile alla stimolazione. La zona più sensibile e quella più erogena.

La zona sotto il pene, tra i testicoli e l’ano: è la continuazione del pene, sotto la pelle, ed equivale al punto G femminile. Attenzione: pur essendo la continuazione del pene non può essere utilizzato per il computo totale dei centimetri. No, non barate. Un massaggio energico in questa zona provoca sensazioni di piacere intense e profonde. Attenzione, non troppo intenso, è pur sempre carne che non va frollata.

Gli sfioramenti leggeri: il glande, il frenulo, la corona del glande sono molto sensibili a sfioramenti leggeri. Non troppo leggeri: per quanto vi sentiate persone brillanti il pene non è stimolato se gli raccontate una barzelletta. L’ideali è che tali sfioramenti avvengano nell’umido (lubrificazione vaginale, saliva, gel, l’acqua dell’impepata di cozze…) in quanto non devono essere molto energici. Gli uomini apprezzano molto i movimenti relativamente lenti all’inizio che via via si accelerano.
Le pressioni energiche: sono efficaci nella zona sotto il pene, tra i testicoli e l’ano. Una pressione forte e lenta provoca un piacere molto intenso, che non tutti gli uomini conoscono.

L’interno della vagina è sensibile soprattutto alle pressioni intense, e inoltre le zone più ricettive al piacere si trovano solo alcuni centimetri oltrel’ingresso della vagina.

Molte donne considerano inconsciamente la penetrazione come un gesto violento. Tale idea è dovuta anche a quanto si dice della prima volta: il dolore, il sangue, la sensazione che non è poi tutto sto gran chè,…. Per non parlare degli stupri, in cui con il pene viene profanata l’intimità più profonda di una donna.
Eppure il pene è un organo morbido, fragile e sensibile. Tutto dipende da come viene usato…




Il pene matita forse è la forma di pene più comune. L'area del glande è più stretta e a cappuccio appuntito, (assomiglia alla punta di una matita), mentre il corpo è tutto dello stesso spessore, presentando una parvenza uniforme.

Questo tipo di pene è perfetto per tutte le posizioni sessuali, soddisfacendo la ragazza senza causare dolori o disagi per l'uomo, tuttavia, per il sesso anale c'è un vantaggio, perché essendo più stretto sulla punta facilita il lavoro di penetrazione, riducendo i dolori e il fastidio.

Molti uomini sono preoccupati che il loro pene si curvi verso destra o sinistra, questo tipo di pene è noto come pene curvo. Quando si tratta di una piccola curvatura non ci sono grandi problemi, ma in casi più gravi l'uomo e la donna rischiano disagi durante la penetrazione realizzando diverse posizioni, a causa della mancanza di flessibilità di questo tipo di membro.

Un vantaggio interessante è che, grazie alla sua forma riescono a molte volte arrivare al punto G della donna durante la penetrazione, per questo motivo questo tipo di pene è molto adatto per le posizioni sessuali che facilitano la stimolazione del punto G.

I falli con un prominente glande e un corpo uniforme più fine della punta, sono noti come pene a fungo. La dimensione del suo glande fa sì che il sesso orale si trasformi in un'esperienza davvero piacevole per i ragazzi con questo tipo di pene, perciò questo preliminare è la migliore forma di scaldare i motori prima della penetrazione.

Gli uomini con pene a fungo possono usufruire di una grande varietà di posizioni, tuttavia, non si raccomanda la penetrazione anale, perché a causa delle dimensioni del glande può essere molto dolorosa per chi la riceve.

I peni cono, con il glande fine e con un corpo che si ingrossa man mano che si scende, è un tipo di fallo molto flessibile che consente il beneficio in tutte le posizioni sessuali. Esiste tuttavia una che si presta molto bene: quella anale, perché essendo più fine in punta e lo spessore crescente man mano che si scende, soddisfa l'effetto di una sorta di butt plug, offrendo una penetrazione molto piacevole.

Le posizioni che propongono penetrazioni profonde sono adatte, purché il corpo del pene non sia troppo grosso, in tal caso deve essere un ritmo più tranquillo per evitare di arrecare danno alla partner.

Il pene banana è un membro flessibile che tende a soddisfare molto durante la penetrazione. Si tratta di una delle forme più comuni, il glande e la base sono dello stesso spessore, tuttavia, il corpo si fa più grosso, assicurando un importante piacere durante la penetrazione. È perfetto per tutte le posizioni sessuali e comporta anche molto piacere durante il sesso orale.





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