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giovedì 18 febbraio 2016

UNIONI CIVILI



Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico.

La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso; il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni.

La rilevanza statistica delle unioni civili, e l'ampio dibattito sulla parità dei diritti tra eterosessuali ed omosessuali promosso dagli attivisti LGBTQ, ha fatto sì che numerosi Paesi si siano dotati, negli ultimi anni, di una legislazione per riconoscere e garantire diritti per i componenti dell'unione. Nell'Unione europea il quadro relativo alla legislazione sulle convivenze è oggi molto variegato:

Certi Paesi hanno adottato l'unione registrata, chiamata anche partnership o coabitazione registrata, che garantisce specifici diritti e doveri anche alle coppie dello stesso sesso oltre che alle convivenze formate da uomo e donna. I diritti e doveri possono essere identici, lievemente diversi o molto diversi da quelli delle coppie normalmente sposate. La registrazione è a volte aperta anche alle coppie etero non sposate; è il caso della Geregistreerd Partnerschap, unione registrata approvata nei Paesi Bassi, e del PACS ("Patto civile di solidarietà") approvato in Francia. In alcuni casi invece l'unione civile è ammessa esclusivamente per coppie omosessuali.

Altri Paesi hanno scelto di regolarizzare le unioni civili con la coabitazione non registrata, con la quale alcuni diritti e doveri sono automaticamente acquisiti dopo uno specifico periodo di coabitazione.

Alcuni Paesi europei - tra essi Paesi Bassi, Belgio e Spagna - oltre ad aver approvato il riconoscimento giuridico delle coppie non coniugate di qualunque sesso, hanno aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso per realizzare la parità perfetta tra etero e omosessuali.



L'Ilga (International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association) ogni anno pubblica una classifica relativa ai diritti delle persone Lgbt in Europa. Nel 2015 su 49 paesi l'Italia è al 34º posto ed al 22% come rispetto dei diritti umani delle persone lgbt.

Nell'Unione Europea la questione delle unioni civili è entrata spesso a far parte di direttive riguardanti uno dei principi cardine dell'UE: Tutti i cittadini dell'Unione hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizione sociale, dal loro credo religioso o orientamento sessuale. Già dal 1994 la Comunità Europea, infatti, ha emanato una risoluzione per la parità dei diritti dei gay e delle lesbiche. Un'iniziativa sintomo di quel generico favor che l'Unione mostra di nutrire nei confronti degli omosessuali. Nonostante, ad oggi si tratti ancora di una declaratoria avente un valore eminentemente politico, il Parlamento ha ribadito in più occasioni il suo convincimento. Così, nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione Europea, esso chiese agli Stati membri di "garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali". In epoca più recente, la Risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea, il Parlamento ha rinsaldato le sue posizioni. Oltre alla richiesta, già formulata, di favorire il riconoscimento di coppie delle coppie di fatto, eterosessuali od omosessuali esse siano (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri ad attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto77). La problematica situazione del riconoscimento giuridico delle coppie de facto sussiste poi se considerata in rapporto agli Accordi di Schengen sulla libera circolazione delle persone.

L'Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per le unioni civili. Si parla pertanto di "coppia di fatto" in quanto non riconosciuta giuridicamente. Ciò non significa, tuttavia, che una unione stabile, sia pure "di fatto", non faccia sorgere in capo ai conviventi diritti e doveri. Il quadro è però frammentario, nel senso che i diritti e doveri non sono omogenei, non derivano da una normativa unitaria ed omogenea, come nel quadro del matrimonio, ma sono frammentari e soltanto quelli previsti da specifiche leggi.

Una differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto riguarda l'eredità: se uno dei coniugi muore, l'altro ne è erede per legge, mentre nel caso di coppia di fatto un convivente non è erede dell'altro, a meno che non sia nominato nel testamento. Tra i conviventi, infatti, non esiste alcun diritto legale alla successione. Naturalmente il convivente può essere nominato erede, come qualunque altra persona, per testamento. L'inconveniente di tale soluzione, però, è che per testamento si può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata appunto "disponibile". Se si hanno parenti stretti (figli, coniuge separato, genitori in assenza di figli), questi hanno diritti su parte del patrimonio, e potrebbero chiedere la "legittima", cioè la parte che spetta loro del patrimonio del defunto a prescindere dalla sua volontà diversamente espressa, quindi una disposizione in favore del convivente verrebbe ridotta.

I primi disegni di legge in proposito furono presentati nel 1986, grazie all'"Interparlamentare donne Comuniste" e ad Arcigay (associazione per i diritti degli omosessuali), la prima proposta di legge (mai calendarizzata) fu presentata da Alma Agata Cappiello, avvocato e parlamentare socialista, nel 1988.

Dagli anni novanta è aumentato il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili presentate sia alla Camera che al Senato, così come sono diventati pressanti gli inviti del Parlamento Europeo alla parificazione dei diritti di coppie gay e coppie eterosessuali.

Sin dall'inizio, il dibattito politico ha registrato da parte della Chiesa cattolica forti obiezioni ed aspre critiche all'adozione di una legislazione per le unioni civili.

Durante il Governo Prodi II è stato discusso alla Camera dei deputati un disegno di legge di Franco Grillini, che richiama i PACS francesi, teso a regolamentare le unioni anche tra individui dello stesso sesso.

A livello locale, il movimento LGBT, ha chiesto in diverse città italiane di istituire registri delle unioni civili. La registrazione anagrafica della convivenza ha solo un significato simbolico, a meno che il singolo Comune non decida di aggiungere al valore simbolico dell'unione diritti reali (ad esempio, accesso agli alloggi popolari).
I primi comuni a dotarsi di un registro furono Empoli (nel 1993) e Pisa (nel 1996): attualmente sono molto numerose le città italiane che si sono dotate di un registro anagrafico delle unioni civili.

Alcune Regioni italiane hanno approvato statuti che sarebbero favorevoli ad una legge sulle unioni civili, anche omosessuali: la Calabria (6 luglio 2004), la Toscana (19 luglio 2004), l'Umbria (2 settembre 2004) e l'Emilia-Romagna (14 settembre 2004).
La maggior parte degli statuti si rifà alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che all'articolo 9 sancisce, tra i diritti fondamentali della persona, il "Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia".
Il secondo Governo Berlusconi (2001-2006), di centro-destra, ha impugnato per presunta illegittimità costituzionale gli statuti della Toscana, dell'Umbria e dell'Emilia-Romagna: i primi due ricorsi sono stati respinti.



La Spezia nel giugno 2006 è il primo comune italiano che ha deciso di aprire agli omosessuali il registro delle unioni civili. La mozione è stata votata da 23 consiglieri comunali su 30. Questo provvedimento determina l'equiparazione amministrativa delle coppie di fatto (diritto alle case popolari, etc.).

L'8 febbraio 2007 il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede i riconoscimenti delle unioni di fatto, non sotto la denominazione comune di PACS, bensì di DICO. Visti i problemi numerici al Senato, ed alcuni problemi di ordine tecnico giuridico, un comitato ristretto della commissione giustizia che ha come relatore il senatore Cesare Salvi (Sinistra Democratica), ha elaborato una nuova proposta di legge sul CUS (contratto di unione solidale). Questa proposta di legge, aperta a tutte le coppie etero e gay, verrebbe stipulata davanti al giudice di pace o dal notaio. Quest'ultimo comunicherebbe l'atto al giudice di pace, dove verrebbe trascritto in un pubblico registro. La caduta del Governo Prodi ha decretato, di fatto, il fallimento della proposta di legge.

Il 17 settembre 2008 il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha proposto un riconoscimento sia per coppie eterosessuali che per coppie omosessuali chiamato DiDoRe (DIritti e DOveri di REciprocità dei conviventi). La proposta è stata presentata alla Camera dei Deputati l'8 ottobre 2008 ed è assegnata alla II Commissione Giustizia, che non l'ha mai esaminata.

Nel XVIII legislatura è stato presentato un testo unico d'iniziativa parlamentare giornalisticamente noto come "DDL Cirinnà", dal nome della proponente, la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, che prevede l'istituzione delle unioni civili per le coppie omosessuali con diritti e doveri identici a quelli previsti per il matrimonio civile, eccetto le adozioni, ma comprendente la stepchild adoption, ovvero la possibilità di adottare il figlio del partner.

Il 27 ottobre il Consiglio di Stato boccia la trascrizione delle nozze gay celebrate all'estero. La notizia ha suscitato molto scalpore poiché il giudice che ha emesso la sentenza, Carlo Deodato, ha condiviso diversi tweet contro la "teoria gender" e contro le nozze gay. Nella sentenza si afferma: «il matrimonio omosessuale deve, infatti, intendersi incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio».

Dopo questa sentenza si ricorda che il prefetto di Napoli ha annullato anche l'atto di nascita di Ruben, bimbo nato da una coppia di due mamme.

Nel 1990 è stata votata una legge per i soli parlamentari che prevede l'estensione dell'assistenza sanitaria per i partner conviventi "more uxorio" da almeno tre anni. La legge così tratta i conviventi come legittimi sposi (Regolamento di assistenza sanitaria integrativa dei Deputati, art. 2, lettera "d"). Ultimamente ai partner di fatto è stato riconosciuto anche la reversibilità della pensione. Tale vitalizio è riconosciuto anche al partner di fatto dei consiglieri regionali.
Anche i giornalisti che iscrivono il/la partner convivente alla Casagit possono beneficiare dell'assistenza sanitaria a pagamento nella stessa forma dei coniugi dei giornalisti.

Nel dicembre 2013 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il congedo matrimoniale deve essere concesso anche alle coppie omosessuali che abbiano contratto un Pacs. Questa legge è in vigore in tutti gli Stati europei in cui il matrimonio è precluso alle coppie omosessuali e nei quali però vige il sistema dei Patti civili di solidarietà o le unioni civili.

La sentenza depositata dai giudici di Lussemburgo (causa C–267/12) riguarda un cittadino francese che ha fatto causa al suo datore di lavoro (il Credit Agricole mutuel) prima della legge che in Francia ha regolamentato le nozze omosessuali. La vicenda era alla fine approdata alla Corte di Cassazione francese che a sua volta ha girato la questione alla Corte Ue. E qui gli è stato riconosciuto il diritto di usufruire del congedo matrimoniale e del premio previsto dal contratto collettivo nazionale del Credit Agricole.

In Italia l'azienda Sanitaria di Bressanone ha rifiutato la possibilità di concedere il congedo matrimoniale ad una coppia gay (un italiano ed un austriaco) sposata regolarmente in Austria.

Pur non essendo riconosciuto in Italia il congedo matrimoniale per le coppie omosessuali sposate all'estero sono molte le aziende pubbliche e private che lo riconoscono.

Nel marzo 2015 l'Atac, la municipalizzata dei trasporti romani, ha concesso 15 giorni di congedo matrimoniale all'autista gay dopo l'iscrizione nel registro delle coppie di fatto in Campidoglio: era successo anche a Palermo pochi mesi prima, stessa situazione. L'università di Bologna Alma Mater ha fatto altrettanto con tre diversi docenti.

In seguito è stato il Massimo di Palermo ad accordare, primo teatro in Italia, permessi matrimoniali ai suoi dipendenti, per nozze o unioni civili. È una pratica ormai consolidata in Dhl (qui basta il certificato di convivenza rilasciato dal Comune, anche in assenza di Registro), Ikea (che prevede pure permessi familiari per occuparsi dei figli non biologici, basta il certificato anagrafico di convivenza), Servizi Italia e Call & Call, Telecom e Intesa San Paolo.

Nel novembre del 2015 anche la multinazionale Synlab ha firmato un accordo sindacale che prevede permessi per decesso o grave infermità del partner, aspettativa per gravi motivi familiari, congedo matrimoniale. L'accordo, però, è stato firmato solo dai sindacati autonomi Cobas e Cub, ma non da Cgil e Cisl. La Cisl si sarebbe sfilata affermando che: «Con tutti i problemi che abbiamo in questo momento, non sembrava un argomento prioritario. Preferiamo attendere una legge nazionale alla quale ispirarci». Anche la Cgil pur mostrando inizialmente adesione all'iniziativa, poi i delegati si sono defilati. Alla domanda perché la Cgil si è tirata indietro, i responsabili hanno accusato «l'azienda di aver dato un'accelerazione improvvisa e incomprensibile alla trattativa».

Dare ordine e forma giuridica ai diritti delle persone che compongono coppie dello stesso sesso, ma senza alcuna sovrapposizione con l’istituto del matrimonio, né alterando con problematiche costruzioni giuridiche la relazione tra genitori e figli: ci sono punti fermi, antropologici e sociali molto prima che legali, sui quali ogni manipolazione può rivelarsi artefatta e avventurosa. Lette in sequenza, le dichiarazioni  ai mass media di esponenti della Conferenza episcopale italiana, interpellati sul disegno di legge Cirinnà in discussione nell’aula del Senato dal 26 gennaio, contengono sempre questi concetti, senza stonature.

A ribadire la posizione della Chiesa italiana è tornato il segretario generale monsignor Nunzio Galantino, che in un’intervista ha ricordato come «quello delle unioni civili è inevitabilmente un tema che sta toccando la politica, mi piacerebbe che venisse affrontato con serietà e non in maniera ideologica. Lo Stato deve fare il suo mestiere e garantire ai singoli i propri diritti ma questo non può andare a scapito della famiglia composta da padre, madre e figli. Bisogna cercare di non fare confusione cercando di annacquare la realtà della famiglia così come la Costituzione la presenta. La famiglia non è un bene della Chiesa ma della società. E la società, quando è seria, i suoi beni li deve custodire».



Parole in continuità con quelle pronunciate dal cardinale Angelo Bagnasco il giorno dell’Epifania: «Nessun’altra istituzione deve assolutamente oscurare la realtà della famiglia con situazioni similari» – aveva detto il presidente della Cei –, perché questo «significa compromettere il futuro dell’umano. Nessun’altra forma di convivenza di nucleo familiare, pur rispettabile, può assolutamente oscurare o indebolire la centralità della famiglia, né sul piano sociologico né sul piano educativo. La Chiesa conferma la propria profonda convinzione verso la famiglia come il grembo della vita umana» e «prima fondamentale scuola di vita, di umanità, di fede di virtù civiche, umane e religiose. Questa è l’esperienza universale che la Chiesa difende in ogni modo, per amore dell’uomo, della vita e dell’amore».

È ancora con una sua voce ufficiale – il direttore dell’Ufficio famiglia don Paolo Gentili – che la Cei aveva fatto presente la sua posizione: «Non abbiano nulla contro il riconoscimento dei diritti individuali delle persone omosessuali, come poter andare a visitare il partner in ospedale o in carcere o decidere quale parte di patrimonio lasciargli in eredità – aveva detto Gentili in un’intervista –, ma un conto è un Paese che mira al futuro, e quindi investe sulla famiglia reale, un altro è un Paese che si preoccupa solo dei diritti di alcuni gruppi». Quanto al ddl Cirinnà, «ha fatto passi interessanti nella distinzione tra matrimonio fra uomo e donna e l’unione civile definendo quest’ultima "formazione sociale specifica"» ma nella bozza «vi sono diversi rimandi al diritto matrimoniale». L’equiparazione alle nozze è «inopportuna e inutile», così come la stepchild adoption è «inammissibile». Occorre invece che «la politica ascolti di più la famiglia reale, quella che quotidianamente incontriamo nei diversi luoghi della vita vera e che, senza troppe chiacchiere, si fa concretamente carico di bambini, anziani e malati». È infatti «tutta l’impostazione da capovolgere: da un’attenzione concentrata su piccoli gruppi alla capacità e alla volontà di rispondere al sentire e alle esigenze dei milioni di famiglie che costruiscono e sostengono il Paese». Ma non è detto che il dissenso sulla legge così com’è debba esprimersi in una nuova manifestazione di piazza (della quale peraltro sinora non sono noti né il giorno né gli animatori): «Più che creare singoli eventi, che di per sé possono anche essere importanti, questo scenario ci chiede, come insegna papa Francesco, di avviare e curare un processo che sappia risvegliare nei politici uno sguardo globale sulla realtà».

Ai più piccoli, quasi sempre ignorati nel dibattito sulla legge, ha invitato a guardare il presidente della Commissione Cei per la famiglia, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli: «La sensibilità nei confronti del bambino, non solo dei cattolici ma di ogni sano esperto di psicologia, dice che ha diritto alla rappresentanza maschile e femminile, del padre e della madre – ha detto alla Radio Vaticana –. Quindi su questa materia bisognerà ancora confrontarsi, non rimanere in situazioni grigie che si servono del bambino per questioni – se vogliamo – più di potere da affermare, piuttosto che di servizio da offrire».

Anche perché in gioco c’è la dignità della donna. A ricordarlo è il cardinale Gualtiero Bassetti, dichiara che «anche se in modo indiretto la stepchild adoption apre una porta all’utero in affitto. Questa pratica mi sembra una scorciatoia barbara e umiliante per la donna, oltre che gravida di conseguenze per i figli. Cerchiamo di riconoscere la libertà di chi convive senza però sconvolgere un patrimonio antropologico millenario».

«Noi crediamo che il figlio non sia un "diritto" – incalza il cardinale Edoardo Menichelli, in un'intervista –, perché così diventerebbe in qualche modo un figlio-proprietà». E se sui diritti delle persone si può «trovare il modo di rispondere a certe esigenze», come previsto «già nel nostro diritto civile», ci sono tuttavia altre urgenze per il tessuto sociale del Paese: «Si avverte il bisogno impellente di intervenire su una materia che riguarda un numero limitato di persone – nota Menichelli con amarezza –, e si fa poco per aiutare la famiglia... Le unioni civili non mi sembrano una priorità».


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sabato 26 dicembre 2015

SEX TOY



I “giocattoli” per il piacere sessuale non sono un’idea nuova e legata al business della trasgressione degli ultimi tempi, anzi, pur non avendo chiare testimonianze dell’utilizzo dei dildos (oggetti di forma fallica, costruiti con vari materiali) nelle donne dell’età della pietra, ci sono invece documenti importanti a partire dal periodo della Grecia classica. In Danimarca al Museo Nazionale di Copenaghen, ad esempio, le raffigurazioni di un vaso greco mostrano una donna che pratica attività autoerotica per mezzo di un dildo . Anche i romani si avvalsero di questo tipo di oggetti erotici utilizzando per la loro costruzione vari materiali come il cuoio, l’osso e il legno. Inoltre, come non dimenticare Pompei e le stanze dove sono raffigurate scene di sesso: alcune di esse mostrano giochi erotici con i dildos e altre scene particolarmente piccanti. Durante il medioevo (XII secolo) un vescovo europeo rimproverò severamente alcune donne della sua comunità religiosa per avere costruito uno strumento molto simile al membro maschile, di una taglia particolarmente consistente, per soddisfare i propri desideri. Quello che rese però più scandaloso il fatto fu la modalità con cui l’oggetto veniva utilizzato. Il dildo era infatti adoperato per commettere la “fornicazione” tra donne. Le parole del vescovo non sembrano aver avuto particolare effetto, infatti l’utilizzo del dildo continuò insindacabilmente ad essere adottato per tutti i secoli seguenti. Per esempio nel 1750 la Duchessa di Tanis provocò un enorme scandalo in Germania sposandosi con una donna travestendosi da uomo e facendo l’amore utilizzando un dildo .

Con la Rivoluzione Industriale e l’avvento di nuove tecnologie e nuovi materiali viene dato il via alla reale commercializzazione dei sex toys. L’utilizzo del lattice consentì la produzione di dildo con questo materiale e anche quella dei primi stimolatori clitoridei. Una ditta francese che vendeva sex toys per corrispondenza ideò dei “foderi” di gomma aventi delle punte molli simili ad una cresta. Questo “fodero” poteva essere indossato sulle dita ed utilizzato per una stimolazione autoerotica oppure di coppia. L’idea sembrò molto interessante al punto di creare anche degli “stimolatori-duplici” che indossati sul pene, potevano essere utilizzati dalla coppia durante il coito. L’unione del dildo alla possibile vibrazione dette l’avvio ai primi “vibratori” o “vibromassaggiatori”. I primi apparvero nel 1869, quando un medico americano George Taylor brevettò un oggetto, che produceva un massaggio tramite una vibrazione fornita da un motore. Purtroppo, i materiali utilizzati erano particolarmente costosi per l’epoca, quindi di difficile accessibilità. Ecco perché l’oggetto venne introdotto sul mercato solamente per uso medico. Infatti, fino ai primi anni del 900, l'uso dei vibratori fu ristretto ai medici che li impiegarono terapeuticamente in un "massaggio” per alleviare i sintomi dell’isteria.

Ordinare per corrispondenza oggetti ludici per l’attività erotica era il modo standard di vendere vibratori nella prima metà del XX secolo, successivamente le vendite iniziarono ad esseri anche al dettaglio con i primi sexy shop introdotti negli anni 60. Oggi la crescita della vendita dei sex toys trova spazio non solo nei sexy shop o boutique erotiche, ma sicuramente anche on line, quindi accedendo ancora più anonimamente via internet. Le invenzioni più nuove includono stimolatori clitoridei radiocomandati, galvanizzatori elettrici e vibratori da dita di nuova generazione tecnologica. Tutto questo porta a pensare quanto nel futuro prossimo i giocattoli del sesso saranno sempre più controllati dal computer e quindi saranno ancor più capaci di soddisfare le necessità più disparate dei loro utenti. Come non pensare eventualmente anche a possibili sex toys che, per mezzo della realtà virtuale, prendendo spunto dalle nostre più profonde fantasie, ci gratificheranno avvicinando l’immaginazione al dato di realtà.

L’“uomo” ha da sempre ben chiara l’importanza del divertimento all’interno dell’attività erotico-sessuale e dei giocattoli erotici come elementi di complemento anche della relazione di coppia, ma probabilmente alcune resistenze psicologiche, imposizioni sociali e culturali lo hanno condotto costantemente a negare, ovvero ribellarsi a tutto questo. Sicuramente nell’evoluzione dell’individuo e dei suoi comportamenti sessuali l’oggetto erotico più conosciuto rimane il dildo, che nei tempi moderni acquista ulteriore importanza con la “vibrazione”. Sono molti i toys che possono riprodurre non solo il divertimento di uomini e donne, bensì la rappresentazione “piccante” di molte delle fantasie erotiche.
La “lingerie” femminile è sempre stata considerata come particolarmente eccitante e stimolante nell’immaginario maschile. Non importa quale sia il tessuto di fabbricazione (seta, pizzo, raso…), quanto la possibilità di fantasticare su ciò che si vede e quello che si deve immaginare. Acquistano particolare interesse quegli indumenti intimi prodotti solamente in strass o, nella modalità più preziosa, con dei veri gioielli. Gli indumenti più ricercati riguardano culotte, baby dolls, corsetti, jarretières , e stravaganti perizomi . Anche gli uomini possono usufruire di particolari indumenti intimi esaltando, quando indossati, parti dell’anatomia intimo-maschile. La maggior parte degli indumenti riguarda curiosi perizomi spesso di materiale lucido e apparentemente aggressivo come il cuoio, la pelle e il cotone intrecciato come una rete. Altro indumento particolarmente eccitante è il pantalone in cuoio che copre totalmente o parzialmente parti di gamba e di genitali, lasciando totalmente scoperta la zona dei glutei. Anche se appartenenti ad un preciso immaginario come quello feticistico varietà di tacchi e modelli di scarpa possono rappresentare particolari eccitanti durante i giochi erotici.

Per quanto riguarda gli accessori è possibile individuare tra quelli più singolari l’occhio di capra: un anello elastico dove su tutta la circonferenza sono incollati dei filamenti morbidi e particolarmente solleticanti. Questo anello viene posizionato sull’asta del pene eretto e durante la penetrazione stimola nella donna le zone esterne della vagina e il clitoride donandole particolari intense sensazioni. Anche i profilattici ad oggi hanno subito una particolare evoluzione al fine di poter rendere meno artificiale e molto più ludico il rapporto intimo-sessuale. Infatti, oltre alle varie colorazioni, ai possibili gusti e sapori, si possono osservare profilattici ritardanti e stimolanti e perché no, anche ironici e divertenti. Anche i piercing rappresentano una variante erotico-trasgressiva all’interno degli accessori sex toys. Sono spesso associati a comportamenti particolarmente sado-masochisti o, cosa molto più superficiale in linea con tendenze e mode socio-culturali. I piercings come sex toys sono rappresentati sia negli uomini che nelle donne sui capezzoli e anche sui genitali. Nelle donne sono presenti sulle grandi labbra oppure sul cappuccio del clitoride, negli uomini oltre alla zona scrotale si osservano anche sul glande in corrispondenza dell’apertura dell’orifizio uretrale (Prince Albert), il frenulo (Frenum) e la corona del glande (Dydoes). Ultimo, ma non in ordine d’importanza è il Rosebud (bottone di rosa), un bijou per l’orifizio anale che permette una costante stimolazione dovuta alla dilatazione dello sfintere una volta indossato.





Tra i giocattoli sessuali, i vibratori si dividono a loro volta in: vibratori classici, vibratori rabbit, vibratori clitoridei, vibratori G-Spot, vibratori strap on, vibratori per coppie, ovetti vibranti, vibratori mini e vibratori maxi. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e la diffusione degli smartphone, nascono nuove tipologie di vibratori compatibili con applicazioni web e fonti audio. I dildo invece possono essere classici, realistici, doppi, anali, strap on (con imbracatura), strapless (senza imbracatura) e maxi; gli anal toy includono sia sex toy più avanzati come vibratori e dildo anali, pensati per i fruitori più esperti, sia plug e palline anali, studiati invece per stimolare una delle zone più erogene del corpo sia maschile che femminile in maniera delicata, graduale e possibilmente indolore; le geisha balls o palline vaginali dedicate alla ginnastica pelvica possono presentarsi in plastica, silicone o metallo e con una o due sfere; i sex toy esclusivi per gli uomini includono i cockring, anelli da indossare alla base del pene per costringere momentaneamente il flusso di sangue prolungando l’erezione e ritardando l’eiaculazione, gli anelli vibranti, ovvero cockring dotati di una sporgenza vibrante pensata per stimolare il clitoride della partner, i masturbatori, che riproducono fedelmente la sensazione della penetrazione vaginale e anale, e i massaggiatori prostatici, cioè sex toy di ultima generazione pensati per massaggiare efficacemente prostata e perineo sia in vista dell’intensificazione del piacere sessuale, sia per curare l'impotenza ed evitare il rilassamento dei muscoli pelvici. Oltre a questi sex toy, esistono anche dei simulacri di alcune parti del corpo umano come mano, lingua, vagina, pene e ano, realizzati solitamente con materiali sintetici che simulano la pelle e i tessuti umani, ed apparecchiature più o meno elaborate e destinate all’autoerotismo, come ad esempio i sybian. Dei giocattoli sessuali non fanno parte gli oggetti domestici o gli alimenti di uso comune, spesso utilizzati nelle pratiche erotiche (cucchiai, bottiglie, ortaggi falliformi).

Globalmente, il fatturato dell'industria dei giocattoli sessuali nel 2008 era stimato approssimativamente in 15 milioni di dollari, con un tasso di crescita del 30%, mentre il 70% della produzione era localizzata in Cina.

Al 2006 i rivenditori danesi lamentavano la frequente assenza di informazioni sulle confezioni dei giocattoli sessuali in vendita nel loro paese. Uno studio del 2006, condotto dall'ufficio olandese di Greenpeace, ha rilevato alti livelli di ftalati in sette degli otto giocattoli sessuali testati.

Diversi paesi hanno promulgato leggi per vietare o limitare i giocattoli sessuali e qualche restrizione vige a livello puramente formale anche in Italia.

Secondo gli articoli 528 e 725 del Codice Penale sono da sanzionare tutti coloro che espongano, vendano, distribuiscano, fabbrichino ed esportino immagini od oggetti considerati osceni e che offendano la pubblica decenza come il materiale pornografico, i film vietati ai minori, gli spettacoli pubblici lesivi della sensibilità di chi assiste.

Oggi, però, è cambiata l’accezione comune data alla parola "osceno". Quindi, nonostante alcuni regolamenti a livello territoriale, in alcune regioni o in singoli comuni italiani, non sussistono più i divieti di aprire sexy shop e di vendere sex toy, perché si tratta di attività commerciale e quindi priva di restrizioni generiche.

Le uniche restrizioni valide riguardano la distanza dai seguenti luoghi: scuole, cimiteri, ospedali e luoghi di culto.

I giocattoli sessuali sono menzionati nel Kama Sutra di Vatsyayana, dove sono presenti riferimenti all'apadravyas (dildo) e al pratimas (wooden figures), usati nell'atto sessuale. Tuttavia la legislazione vigente al 2008, che alcuni indiani definiscono «pseudo-moralistica», vieta la produzione e la vendita. Nonostante il divieto, secondo un'inchiesta giornalistica del 2008 i sex toy erano disponibili a Mumbai e a Delhi. Il valore di mercato per i giocattoli sessuali in India è stimato in $ 103 milioni di rupie.

In molte regioni, come per esempio Stati Uniti d'America meridionali, la vendita di giocattoli sessuali viene scoraggiata, o addirittura posta totalmente fuorilegge, da legislazioni proibitive che regolano i "dispositivi osceni". Nel 1999, William H. Pryor, Jr., un assistente del procuratore generale dell'Alabama, commentando su un caso in cui si discuteva sullo scopo di utilizzo dei giocattoli sessuali, fu citato per aver sostenuto che: non vi è alcun "fondamentale diritto per una persona ad acquistare un dispositivo che produce l'orgasmo". Una corte d'appello federale ha accolto la legge dell'Alabama che proibisce la vendita di giocattoli sessuali nel giorno di San Valentino 2007.

L’esperienza erotico-sessuale non può essere finalizzata ad un semplice “compito” svolto regolarmente, o meno, all’interno del menage di coppia; questa potrebbe cadere vittima, troppo precocemente, di atteggiamenti routinari e monotoni. Il comportamento sessuale maschile e femminile deve essere compreso in una più ampia visuale del “piacere”. L’attività sessuale ha l'obbligo di portare alla soddisfazione personale con il raggiungimento del piacere orgasmico e deve essere vista sotto una prospettiva di tipo ludico. Il giocare, l’improvvisare comportamenti fantasiosi, dare spazio ai propri desideri e bisogni, può e deve rappresentare un nuovo modo di vivere l’attività erotico-sessuale. Riuscire a non incastrarsi in forme “perverse”, che inevitabilmente spingono la coppia ad entrare in quella routine fastidiosa e a volte responsabile di quelle somatizzazioni psicosessuali, diventa il primo elemento necessario per il buon andamento della vita a due. Vista la grande importanza che acquista il “gioco” nella sfera sessuale è necessario, quindi comprendere l’utilità dei noti “sex toys”, che da sempre sollevano, in una società tendenzialmente ipocrita e perché no bigotta, curiosità e sciocche incomprensioni. Prima di fare un inquadramento preciso di questi giocattoli “speciali” è necessario ricordare comunque che la chiave utile ad aprire le porte per una “sana” ed efficace relazione intimo-sessuale rimane la “comunicazione”. Infatti, una buona interazione con il partner è necessaria a prescindere dall’utilizzo o meno dei sex toys.




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sabato 14 novembre 2015

I RIFIUTI



La definizione normativa in Italia è data dall'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo unico ambientale), modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive". (10G0235) (GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269):

« Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi »
L'atto di "disfarsi" va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo. Secondo la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28.06.1999 "disfarsi" equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero (rispettivamente allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).

L'Unione europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta ufficiale europea L312 del 22 novembre 2008) li definisce "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi". Non sono considerati rifiuti i "sottoprodotti", ossia i residui ottenuti da un ciclo produttivo che soddisfano i requisiti elencati nell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006:

la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
È previsto che, dopo una determinata lavorazione, un rifiuto possa cessare di essere tale se vengono rispettate le condizioni elencate nell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006:

la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto, non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.



I rifiuti vengono classificati in base all'origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (D.lgs 152/06 art.184 c.1).

I rifiuti si qualificano anche in base al loro stato fisico:

1 : solido pulverulento
2 : solido non pulverulento
3 : fangoso palabile
4 : liquido

Sono una classe fortemente eterogenea, vengono abbreviati internazionalmente nell'acronimo MSW dall'inglese "Municipal Solid Waste", anche se talvolta ancora sopravvive l'acronimo solo italiano RSU.

Sono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2):

rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

Gli MSW, contengono vari sali inorganici e composti alogenati organici che contribuiscono in modo differente alla produzione di diossine durante un processo di combustione e nello stesso tempo sono responsabili di fenomeni di degrado delle strutture di contenimento delle discariche. Vari autori riportano un contenuto salino inorganico molto elevato negli MSW, formato essenzialmente da:

cloruro di potassio o silvite (KCl)
cloruro di sodio o halite (NaCl)
carbonato di calcio o calcite (CaCO3)
solfato di calcio idrato o gesso (CaSO4•nH2O)
fosfato di sodio (Na3PO4)
ossalato di magnesio (C2Cl2Mg2O4•10H2O)
solfato di calcio e sodio o glauberite (Na2Ca(SO4)2).
I sali lisciviabili del rifiuto solido urbano possono superare i 5 g/litro. Tali sali, pressoché tutti di tipo inorganico, contribuiscono alla formazione di vari composti aggressivi nel percolato.

Sono rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3):

Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
Rifiuti da lavorazioni industriali.;
Rifiuti da lavorazioni artigianali;
Rifiuti da attività commerciali;
Rifiuti da attività di servizio;
Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
Rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 5):

quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER.Detti rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall’origine.
quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e/o dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità indicate nei relativi allegati alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le classi di pericolo dei rifiuti sono le seguenti:

Esplosivo
Comburente
Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile)
Irritante - nocivo
Tossico (incluso molto tossico)
Cancerogeno
Corrosivo
Infetto
Teratogeno
Mutageno
A contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici
Sorgente di sostanze pericolose
Ecotossico
Il Catalogo europeo dei rifiuti (allegato D del Testo Unico), istituito conformemente alla normativa comunitaria e suscettibile di periodiche revisioni, assegna ad ogni tipologia di rifiuto un codice a 6 cifre (così detto codice CER) che ne consente una più facile identificazione.



I rifiuti tossici sono quei materiali di scarto che possono causare dei danni o la morte a creature viventi, o che possono porre a rischio l'ambiente circostante. Generalmente si tratta di prodotti di provenienza industriale e commerciale, ma anche di uso domestico (prodotti delle pulizie, batterie, cosmetici, prodotti di giardinaggio), in agricoltura (fertilizzanti chimici, pesticidi), militare (armi nucleari e chimiche), servizi medici (prodotti farmaceutici), fonti radioattive, industria leggera (impianti di lavaggio a secco). Possono presentarsi in forma liquida, solida o liquame e contenere agenti chimici, metalli pesanti, radioisotopi e altre tossine. Si diffondono facilmente e possono contaminare laghi, fiumi, falde acquifere.

Come per l'inquinamento, il problema dei rifiuti tossici cominciò a presentarsi significativamente durante la rivoluzione industriale.

Diverse organizzazioni e gruppi ambientalisti, hanno posto all'attenzione dei media la gestione spesso inadeguata dei rifiuti tossici, rilevando le frequenti collusioni della mafia, nel sud come nel nord Italia.

Il decreto legislativo 205/2010, art. 1, modifica l'articolo 177 del decreto legislativo 152/2006 come segue:

« L'articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 177 (Campo di applicazione e finalità)
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente. »

Ridurre, riutilizzare, riciclare la materia, recuperare energia: sono queste le 4R che, applicate in quest’ordine, regolano la corretta gestione dei rifiuti, principi che da molti anni sono legge in Italia e in Europa.
Eppure nel nostro Paese, anche se negli ultimi anni sono stati fatti dei passi avanti, solo il 30% dei rifiuti viene raccolto e avviato al riciclo, infrangendo le prime tre R e allontanandoci dagli obiettivi fissati a livello comunitario. In Italia le discariche costituiscono ancora la via principale per smaltire i rifiuti, modalità che alimenta affari illeciti e impedisce lo sviluppo di un ciclo virtuoso fondato su riciclaggio e prevenzione oltre ad essere una pericolosa fonte di inquinamento per la salute dei territori, delle persone.

Secondo l'ultimo rapporto dell'International Solid Waste Association (l'associazione mondiale che riunisce gli operatori del settore trattamento e smaltimento rifiuti), attualmente nel mondo vengono prodotti circa 4 miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno. La metà è rappresentata da rifiuti urbani (quelli prodotti dalle famiglie), mentre l'altra metà riguarda i rifiuti cosiddetti speciali, provenienti cioè da attività industriali e produttive. Anche se non esistono stime univoche, complici la crescita della popolazione mondiale e lo sviluppo economico (oggi particolarmente accentuato nei cosiddetti paesi Bric, Brasile, Russia, India e Cina), nel giro dei prossimi 10-15 anni si potrebbe arrivare a un aumento di questa produzione anche del 50%; quindi oltre 6 miliardi di tonnellate.
La situazione appare del tutto preoccupante, soprattutto alla luce del fatto che, sempre secondo stime ISWA, circa la metà della popolazione mondiale (3,5 miliardi di persone), non ha accesso ai più elementari servizi di gestione rifiuti. Ragione per cui ogni anno montagne (letteralmente) di rifiuti vengono prodotte e abbandonate, con danni ambientali e sanitari spesso irreparabili.



Secondo la Banca Mondiale, lo smaltimento dei rifiuti urbani attualmente costa alle comunità circa 205 miliardi di dollari all'anno, una cifra che, sempre nel giro di 10-15 anni, potrebbe addirittura raddoppiare. Già da ora la gestione dei rifiuti è una delle voci di costo più pesanti nei bilanci delle amministrazioni pubbliche e continua a crescere con l'aumentare della popolazione. L'aumento maggiore si è avuto in Cina, dove la produzione di rifiuti ha superato gli Stati Uniti già dal 2004. La produzione di RSU aumenta anche in Asia orientale, nell'Europa dell'est e nel Medio Oriente. Inoltre, occorre valutare l'aspetto ambientale: secondo l'indagine i rifiuti solidi urbani rappresentano il 12% delle emissioni mondiali di metano e il 5% della produzione totale di gas serra.

L'appello ai grandi agglomerati urbani del mondo, dunque, è scontato: occorre correre ai ripari, secondo la Banca Mondiale, con seri piani di riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti, favorendo la raccolta differenziata e facendo pagare tariffe molto più alte a chi non la adotta. In questo l'Europa ha cominciato da qualche anno a premere sugli stati membri attraverso la direttiva sui rifiuti del 2008.
I risultati cominciano a vedersi soprattutto in paesi come Germania e regione scandinava, che vantano percentuali elevate di riciclo, impianti moderni e diffusi capillarmente sul territorio e minore ricorso alle discariche, attraverso severe regole di disincentivo e controllo.
L'incremento della produzione globale dei rifiuti fa sì che, in quelle nazioni in cui lo sviluppo di impianti e tecnologie è in ritardo, i costi di smaltimento diventino più alti. E i paesi poco sviluppati diventano inevitabilmente la destinazione ultima dei rifiuti, soprattutto speciali e pericolosi, per il loro uso massiccio delle discariche, soluzione più economica ma molto impattante per l'ambiente. In Europa, nei paesi più virtuosi come Svezia, Danimarca o Norvegia le tariffe per questo tipo di trattamento possono arrivare anche a 180 o 230 euro a tonnellata. La Germania, addirittura, le ha vietate. Nazioni come il Portogallo, l'Irlanda o la Spagna, paesi oggi in forte crisi, offrono invece condizioni molto più vantaggiose. Ancora, sul tema dei rifiuti elettrici ed elettronici (i cosiddetti RAEE), gli ultimi dati indicano l'Africa come la pattumiera del mondo: secondo uno studio dell'UNEP (il programma per l'ambiente delle Nazioni Unite), solo nel 2009 dall'Italia e dall'Europa in generale sono arrivate nei paesi dell'Africa occidentale 220mila tonnellate di prodotti elettrici ed elettronici. Componenti che, se non trattate, sono altamente inquinanti e pericolose per l'ambiente. L'obiettivo dell'ONU è proprio quello di avviare la filiera del recupero dei RAEE in Africa, che potrebbe rappresentare una notevole opportunità economica.

La via dello smaltimento illegale, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti industriali, continua a essere una delle più battute, in tutto il mondo. Una triste realtà, che coinvolge anche l'Italia: secondo Legambiente, nel nostro paese solo nel 2010 è stato sequestrato qualcosa come 2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, gestiti illegalmente dalle cosche mafiose. Le rotte dei traffici coinvolgono quasi tutte le regioni e si proiettano su scala mondiale, in 22 stati esteri. E i flussi non sono più unidirezionali né riguardano solo rifiuti del meridione che vanno verso settentrione: i traffici seguono rotte circolari e bidirezionali, dunque anche dal sud al nord Europa.

Venendo nello specifico all'Europa, se si considerano le modalità attraverso cui i diversi paesi gestiscono il ciclo rifiuti, è possibile individuare nettamente due categorie. Da un lato i paesi non virtuosi, caratterizzati da carenza di impianti di trattamento specifici (ad esempio termovalorizzatori, impianti di compostaggio, trattamento fanghi, ecc.), basse percentuali di raccolta differenziata e, conseguentemente, alto ricorso al conferimento in discarica. Fra questi vi sono soprattutto i paesi dell'Europa orientale e meridionale (ad esempio Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia). Dall'altro lato vi sono invece i paesi più virtuosi, dove grazie ad una robusta dotazione impiantistica e a politiche di forte incentivazione della riduzione rifiuti e del riciclo materiali si è fortemente ridotto, o addirittura azzerato l'uso delle discariche. In questa categoria rientrano praticamente tutti i paesi centro-settentrionali del Vecchio Continente (Svizzera, Germania, Austria, Olanda, Svezia, ecc.). L'Italia in questo panorama sta nel mezzo, con ancora il 46% dei rifiuti urbani (contro un 38% medio dell'Ue a 27, fonte ISPRA), conferiti in discarica e una percentuale di raccolta differenziata molto diversa da regione a regione, ma complessivamente ancora molto bassa 35,3% (fonte ISPRA 2012).
Uno dei motivi del ritardo italiano sta nella scarsità di presenza di impianti di trattamento e smaltimento. Prendiamo il caso degli impianti di termovalorizzazione, grazie ai quali è possibile recuperare dai rifiuti importanti quantitativi di energia termica ed elettrica in parte rinnovabile. In Italia sono 49 e dovrebbero coprire il fabbisogno di 60 milioni di abitanti. In Francia ce ne sono 130 per 65 milioni, in Danimarca 31 per 7 milioni di abitanti. In Germania ce ne sono "solo" 70, ma con un potenziale di valorizzazione pari al quadruplo delle tonnellate del nostro sistema. (fonte CEWEP).



Il problema dell’accumulo di spazzatura nasce con la crescita della popolazione urbana, che acquista cibi confezionati, preferisce imballaggi e contenitori di plastica per ogni tipo di merce e cerca una gamma sempre più ampia di prodotti industriali, tra cui i beni di consumo durevoli come frigoriferi e automobili e molti articoli monouso da gettare quasi subito. Tra i rifiuti di cui le comunità devono in qualche modo disfarsi vi sono giornali e lattine, tubetti di dentifricio e bottiglie di vetro, stufe rotte e carcasse arrugginite di auto. Questi tipi di spazzatura domestica e urbana non rientrano nella consueta definizione di rifiuti pericolosi, ovvero materiale scartato che può rappresentare una considerevole minaccia per la salute umana o l’ambiente, se stoccato o smaltito in modo improprio. In molti casi, tuttavia, essi contengono qualche sostanza pericolosa per la salute o l’ambiente. Le vernici e gli svernicianti, i televisori e i monitor di computer dismessi, gli oli da motore usati, i pesticidi e gli erbicidi, i candeggianti e molti tipi di plastica risultano più problematici da smaltire rispetto ai torsoli di mela o alla carta straccia.
Nei Paesi industrializzati la discarica è ancora il sistema più diffuso per lo smaltimento dei rifiuti. Il tipo di discarica più dannosa per la salute pubblica e per il paesaggio è quella a cielo aperto, oggi gradualmente sostituita alla discarica controllata, una pratica che comporta il deposito dei rifiuti in una depressione naturale o in una fossa appositamente scavata. I rifiuti vengono poi compattati e quindi coperti ogni giorno con uno strato di suolo, con la funzione di sigillo. Tra i Paesi dell’Europa occidentale l’Italia è quello che più di tutti ricorre all’uso delle discariche, data la quota ancora molto bassa di rifiuti raccolti in modo differenziato. Il problema maggiore è in Campania.
Per le città e le regioni alle prese con volumi crescenti di rifiuti solidi, le alternative alle discariche sono limitate costose e spesso mal tollerate dalla popolazione locale. Una possibilità consiste nell’inceneritore, la pratica di bruciare i rifiuti per valorizzarli dal punto di vista energetico, producendo vapore o energia elettrica. L’inceneritore comporta la cernita, la riacquisizione e il riciclaggio dei componenti di scarto utili, quali la carta e il vetro. Gli inceneritori però inquinano l’aria, emettendo tra l’altro diossina, composto altamente tossico, quindi devono essere provvisti di attrezzature di controllo. La combustione dei rifiuti genera anche gas acidi e metalli pesanti: i primi producono inquinamento atmosferico e piogge acide; i secondi contribuiscono alla tossicità delle ceneri.
Per le comunità costiere l’oceano è stato a lungo un luogo dove scaricare i rifiuti urbani e quelli industriali. Ciò ha deturpato e inquinato i mari, come la costa del Golfo del Messico o del Chesapeake Bay, dove furono trovati delfini morti.
I rifiuti tossici sono i materiali che provocano la morte o gravi danni agli esseri umani o agli animali. I rifiuti pericolosi sono i rifiuti, compresi quelli tossici, che generano un rischio immediato o a lungo termine alla salute dell’uomo e dell’ambiente.
I rifiuti radioattivi a bassa attività sono quei materiali la cui radioattività scenderà a livelli sicuri nel giro di 100 anni o meno. I rifiuti radioattivi ad alta attività rimangono radioattivi per 10mila anni o più.
Purtroppo non è stato ancora trovato un metodo soddisfacente per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti pericolosi.





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domenica 8 novembre 2015

La Manutenzione Dei Beni Pubblici



Tragedia sfiorata in via Giacchetti venerdì mattina: la copertura di un lampione si stacca e piomba sul passeggino dove si trova  una bimba di due mesi. La boccia di plastica che ricopre la lampada fa un volo di oltre tre metri  finendo addosso alla piccina e colpendola sull’addome: fortunatamente non è grave, ma resta ricoverata sotto stretta osservazione medica all’ospedale di Busto Arsizio per le prossime 48 ore.
Il padre della piccina è sotto choc: «Dobbiamo ringraziare la Madonna che ha protetto la mia piccolina e mia moglie: potevano morire entrambe. La boccia è grande quanto  mia figlia, che  è uno scricciolo, ha due mesi e una settimana, è nata il 30 agosto. Non voglio neppure pensarci: c’è mancato davvero poco perché si consumasse una tragedia. Ma ancora non è finita finché non riporto mia figlia e mia moglie a casa».
L’uomo ha ricostruito l’incidente avvenuto davanti a decine di persone, perché in quell’area venerdì 6 c’era mercato come ogni settimana. La  donna accompagna il figlio maggiore alla scuola materna, per poi fare una passeggiata e due chiacchiere fra le bancarelle. Sono quasi le 10.30 quando con la  bimba nel passeggino – o meglio nell’ovetto  – attraversa la strada, sale sul marciapiede ed è quasi all’angolo del panificio quando la boccia del lampione si stacca: il manufatto di plastica finisce addosso alla bimba colpendola all’altezza delle mani e dell’addome. La madre urla  e una moltitudine di persone accorre e chiama il 118, l’ambulanza si precipita. Si corre al pronto soccorso: la piccola non sembra in pericolo di vita e le analisi vengono ripetute a intervalli regolari per verificare che gli organi interni non siano stati lesi. «Mia moglie è sconvolta: io ero al lavoro quando sono stato chiamato e mi sono precipitato da loro. Siamo fiduciosi, ma temo che per lo spavento mia moglie non si riprenderà facilmente e potrebbe anche perdere il latte», spiega l’uomo con  dolcezza e apprensione. Ma resta il tarlo rispetto alle responsabilità: «Questo non è il momento delle polemiche e ci saranno tempi e modi. Ma risulta che già in altre occasioni queste bocce dei lampioni si fossero staccate, cadendo al suolo. Tutte le altre volte è andata bene, questa volta no e sarebbe potuto accadere di tutto». LA PREALPINA.

Come è noto agli operatori della Giustizia sono frequenti le controversie in cui i cittadini evocano in Giudizio la Pubblica Amministrazione per i danni subiti a causa ed in conseguenza della omessa vigilanza e manutenzione dei beni pubblici che essa ha in custodia.
Sia in dottrina che in Giurisprudenza si è molto dibattuto sul paradigma giuridico (art. 2043 o art. 2051 c.c.) entro cui inquadrare tale fattispecie di responsabilità.
La tesi tradizionale non riteneva in generale applicabile all’Ente pubblico la presunzione di colpa di cui all’art. 2051 cod. civ, per l’impossibilità tecnica e pratica di operare un controllo efficace sul demanio pubblico,di notevole estensione ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini (Cass. 28/10/1998 n. 10759).
In seguito si è incominciato a far strada l’orientamento, maggiormente conforme al dato normativo, che configura in capo alla P.A.,relativamente ai danni occorsi a soggetti terzi,la responsabilità ex art.2051 c.c., in base alla considerazione che limitare aprioristicamente la responsabilità della P.A. per danni subiti dagli utenti di beni demaniali alla sola ipotesi della presenza di insidia e trabocchetto, non trova alcuna base normativa nella lettera dell’art.2043 c.c. e rappresenta una indubbia posizione di privilegio per la parte pubblica.
Un esame dello stato dell’arte della Giurisprudenza della Suprema Corte in materia evidenzia ormai a chiare lettere il definitivo abbandono della tradizionale ricostruzione legata alla individuazione della responsabilità della P.A. solo in caso della sussistenza di insidia o trabocchetto,essendo ora la materia disciplinata con il richiamo alla responsabilità custodia  ex art.2051 c.c., orientamento pienamente condiviso dai giudici di merito.
Il definitivo “cambio di rotta” si è avuto con la più recente Giurisprudenza che,  a partire dal 2006,con tre incisive pronunce ha stabilito che la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 c.c. risulta non solo configurabile, ma invero senz’altro preferibile rispetto alla regola generale di cui all’art.2043 c.c.
In particolare si è precisato che “ In caso di incidente stradale avvenuto su strada statale la P. A,risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione di strada pubblica di cui è proprietaria (art.14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, detentore o concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai suoi poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito,consistente non già nella interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni –  ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo – bensì nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza della prova- di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto,tutte le attività di controllo,vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, di modo che  il sinistro appaia verificato per fatto non ascrivibile a sua colpa…il danneggiato è tenuto a dare la prova della dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e tale prova può essere data anche per presunzioni,  giacchè la prova del danno è di per se indice della sussistenza di un risultato anomalo e cioè della effettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza,  non essendo viceversa il danneggiato tenuto a dare la prova della presenza di una insidia e trabocchetto,estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c…” (Cass. 20/2/2006 n. 3651) ed ancora si è stabilito che “ in materia di responsabilità civile da manutenzione di strade pubbliche statali,l’insidia o trabocchetto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. sicchè della prova della relativa sussistenza non può onerari il danneggiato,risultandone altrimenti,a fronte di un ingiustificato privilegio della P.A.,la posizione in ammissibilmente aggravata,in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favore per colui che ha subito la lesione di una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante  e tutelata a cagione della condotta colposa o dolosa altrui,che impone a chi questa mantenga di rimuovere o ristorare,laddove non riesca a prevenirlo,il danno inferto. A tale stregua l’insidia ed il trabocchetto può ritenersi assumere semmai rilievo nell’ambito della prova da parte della P.A. di avere,con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa ed alle circostanze del caso concreto,adottato tutte le misura idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di percolo occulto ed arrechi danno,al fine di far valere la propria mancanza di colpa” (Cass. 14/3/2006 n. 5445, Cass. sentenza n. 4234/2009; Cass. n. 5445/2006; Cass. sentenza n. 8847/2007, quest’ultima specificando che “allorquando sia accertato il pericolo stradale non segnalato dalla Amministrazione proprietaria,erra il giudice che concentra l’indagine esclusivamente sulla possibilità per l’utente di prevedere la situazione di pericolo,senza rivolgere alcuna imprescindibile attenzione alla condotta omissiva della Amministrazione …”).
Quanto poi alla effettiva sussistenza in concreto della possibilità della custodia,si è affermato che quest’ultima debba essere indagata con riguardo alla estensione della strada, alle sue caratteristiche, alla posizione,alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano,agli strumenti che il sistema tecnologico appresta,rilevando ancora, quanto alle strade comunali,come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno del centro abitato (Cass. sentenza n. 3651/2006; Cass. sentenza n.15384 /2006; Cass. sentenza n. 11466/2003), principio che vale tanto per i piccoli Comuni quanto per i grandi centri abitati che hanno attuato la cd. zonizzazione (Cass. sentenza n.1691/2009).
Infatti la localizzazione della strada all’interno del perimetro urbano,dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione e più in generale di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune,denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona,per cui sarebbe arduo ritenere che tale attività sarebbe oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale.



E’ stato allora condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte che,ai fini della possibilità di custodia “…le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nella estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento  degli utenti,  quanto piuttosto  nella natura  e  nella tipologia delle cause che hanno determinato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode ( quali,in materia di strade, l’usura o il dissesto del fondo stradale,la presenza di buche,la segnaletica contraddittoria o ingannevole),o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi,non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita di olio ad opera del veicolo di passaggio,abbandono di vetri rotti,ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).  Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza…nel caso di specie la causa dell’incidente occorso. è indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada, conosciuto o conoscibile a priori dal custode, consistente nella presenza di una segnaletica ingannevole, tale  da far individuare una responsabilità del custode per pericolo stradale non segnalato, indipendentemente dalle altrui modalità d’uso,di cui l’ente territoriale non poteva ignorare la esistenza e che avrebbe dovuto eliminare” (Cass. n. 15042/2008; Cass. n. 12449/2008; nello stesso senso da ultimo Cass. n. 6537/2011).
Sotto altro aspetto,  afferente in particolare al comportamento del cittadino che utilizza il bene demaniale, si è incisivamente osservato che l’utente pone un ragionevole affidamento nella integrità e percorribilità del bene, affidamento più giustificabile laddove non si tratti di strada “campestre” ma di strada e connesse pertinenze del centro urbano,quindi presumibilmente oggetto di maggiore vigilanza e controllo da parte del Comune (cfr. Morlini, La responsabilità della Pubblica Amministrazione per sinistri stradali, in Giur. Merito 2001,1281).
A conforto di tale assunto si  stabilito che “ E’ ravvisabile una responsabilità dell’Ente proprietario e gestore di strade pubbliche ai sensi dell’art. 2051 c.c. per l’evento lesivo cagionato a terzi per non aver provveduto a rimuovere le anomalie presenti nella sede viaria,per giunta del centro urbano,dovendo affermarsi la sussistenza del rapporto di causalità tra la cosa (strada cittadina) e l’evento danno,posto che la caduta a terra è stata causata dalla presenza di pietre basculanti e non può sostenersi che il fatto lesivo possa essere ricollegato ad un difetto di attenzione del terzo nel camminare dal momento che l’affidamento normale del pedone,quantomeno in una strada del centro cittadino,nel senso che la strada sia integra e non sconnessa”.
Ed ancora si è avuto modo di precisare che “ Essendo ormai definitivamente disconosciuta la categoria giuridica della insidia e trabocchetto,che si risolveva in un ingiustificato aggravio dell’onere probatorio per il danneggiato,il Comune,quale custode tenuto all’obbligo di manutenzione, deve rispondere ex art.2051 c.c. per i danni subiti da un pedone a seguito di una caduta derivante da una buca o avvallamento presenti sulla strada” (Trib. Palermo 13/7/2010 n. 3407, in De Jure), nonché si è ulteriormente precisato che “E’ configurabile un obbligo di custodia della cosa pubblica e conseguentemente una responsabilità ex art.2051 c.c. nel caso di bene di entità circoscritta ed ubicato in zona cittadina centrale, quale un marciapiede, essendo detto bene suscettibile di costituire oggetto di una attività di controllo e vigilanza” (Trib. Venezia 2/2/2010 n. 917, in De Jure).

Siamo relativamente “ricchi” quanto a beni privati, ma poverissimi, soprattutto nel confronto con gli altri paesi europei, per quanto riguarda i beni pubblici. Se non si interviene, il divario fra ricchezza privata e povertà pubblica è destinato ad accrescersi, danneggiandoci tutti.
Alla politica il tema non sembra interessare, ma ai cittadini dovrebbe invece interessare parecchio, perché dallo stato dei beni pubblici dipende il nostro benessere complessivo.
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In Italia, dice Luciano Gallino, esiste un divario immenso fra ricchezza privata e povertà pubblica. “Con 29.2 dollari di reddito pro capite, calcolati a parità di potere d’acquisto, l’Italia è uno dei paesi più ricchi del mondo. Il suo reddito è quasi uguale a quello di paesi sicuramente benestanti, come la Svezia, la Francia, il Regno Unito e la Germania. Ed è appena duemila dollari sotto il ricco Giappone, tremila sotto la ricchissima Svizzera.
E’ vero che a causa delle forti disuguaglianze nella distribuzione del reddito disponibile un quinto della popolazione italiana se la passa piuttosto male; ma i quattro quinti restanti se la passano piuttosto bene, e il quinto più ricco di questi se la passa magnificamente.

Se tutto ciò distingue in meglio l’Italia, in peggio la distingue il povero stato dei beni pubblici. Fare confronti tra noi ed i paesi sopra nominati è persino umiliante. Abbiamo le peggiori autostrade dell’Unione Europea, insieme con servizi ferroviari di serie B. I metro di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino … non arrivano in totale a 13 chilometri di lunghezza, meno di un terzo della metro della sola Parigi. Siamo gli ultimi della Unione europea a Quindici quanto a spese in ricerca e sviluppo, numero di ricercatori, brevetti per milione di abitanti. Metà dei nostri edifici scolastici sono fatiscenti. L’università è strozzata dalla mancanza di risorse. Oltre metà del territorio corre un elevato rischio idraulico… Lo stato dei parchi cittadini è in media penoso. In assenza di una politica del territorio, il paesaggio viene distrutto a ritmi senza paragoni nella Unione europea. In un terzo del paese, chiunque gestisca un’attività economica deve includere le tangenti alla criminalità come voce normale del bilancio d’esercizio. Non riusciamo nemmeno a smaltire i rifiuti che produciamo. Quanto ai processi civili o penali, la loro durata è ormai materia da geologi”.






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